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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11302/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di norme processuali e nullità/inutilizzabilità della prova dattiloscopica in quanto negli atti mancava l'impronta digitale sulla base della quale si sarebbe affermata la responsabilità. Sosteneva altresì l'assenza di prova del rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità della prova e l'impossibilità che la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria potesse supplire a tale carenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per doglianze non sollevate nelle precedenti fasi di merito e manifestamente infondate. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il rilevamento e la comparazione delle impronte dattiloscopico-papillari sono operazioni materiali urgenti e non ripetibili disciplinate dall'art. 354, comma 2, c.p.p., e non dagli artt. 359-360 c.p.p.; la comparazione effettuata dalla polizia giudiziaria non richiede le formalità dell'art. 360 e può essere riferita in dibattimento dall'agente senza obbligo di perizia. Conseguentemente la censura del ricorrente è stata respinta, la sentenza di condanna della Corte d'Appello (ricettazione, 2 anni di reclusione e multa di 516 euro) resta impregiudicata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Il rilievo e la comparazione delle impronte sono operazioni materiali, urgenti e non ripetibili rientranti nell'ambito dell'art. 354, comma 2; non richiedono le garanzie del contraddittorio proprie degli accertamenti tecnico-scientifici

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Richiamato solo per contrapposizione: gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 359) implicano attività tecnico-scientifiche valutative, diverse dall'operazione dattiloscopica materiale

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Non applicabile alle operazioni di rilievo e comparazione delle impronte quando si tratti di accertamenti di dati oggettivi; pertanto non è richiesta la formalità del protocollo previsto dall'art. 360 per tali accertamenti

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma perché le doglianze non erano state previamente dedotte e risultavano manifestamente infondate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato, conformemente a questa norma, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente (euro 3.000,00)

Massime di principio

  • Il prelievo e la comparazione delle impronte digitali sono operazioni materiali urgenti disciplinate dall'art. 354 c.p.p. e non costituiscono accertamenti tecnico-scientifici ai sensi degli artt. 359-360 c.p.p.; pertanto non richiedono le formalità di cui all'art. 360
  • La deposizione in dibattimento dell'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che ha effettuato la comparazione delle impronte può essere utilizzata dal giudice senza obbligo di perizia, purché il dichiarante riferisca sulle operazioni svolte
  • Le questioni non sollevate in sede di merito o dedotte tardivamente sono inammissibili in cassazione; la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando le doglianze non siano state adeguatamente dedotte nei gradi precedenti
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.; la misura viene determinata equitativamente in base ai profili di colpa del ricorrente
  • Quando la prova dattiloscopica è stata adeguatamente riferita in dibattimento, la loro ammissibilità non può essere automaticamente negata per la mancata produzione nel fascicolo di una "impronta" cartacea, se le operazioni sono state descritte e confermate dal personale che le ha eseguite

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