Cassazione Penale, Sentenza n. 11302/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di norme processuali e nullità/inutilizzabilità della prova dattiloscopica in quanto negli atti mancava l'impronta digitale sulla base della quale si sarebbe affermata la responsabilità. Sosteneva altresì l'assenza di prova del rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità della prova e l'impossibilità che la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria potesse supplire a tale carenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per doglianze non sollevate nelle precedenti fasi di merito e manifestamente infondate. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il rilevamento e la comparazione delle impronte dattiloscopico-papillari sono operazioni materiali urgenti e non ripetibili disciplinate dall'art. 354, comma 2, c.p.p., e non dagli artt. 359-360 c.p.p.; la comparazione effettuata dalla polizia giudiziaria non richiede le formalità dell'art. 360 e può essere riferita in dibattimento dall'agente senza obbligo di perizia. Conseguentemente la censura del ricorrente è stata respinta, la sentenza di condanna della Corte d'Appello (ricettazione, 2 anni di reclusione e multa di 516 euro) resta impregiudicata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Il rilievo e la comparazione delle impronte sono operazioni materiali, urgenti e non ripetibili rientranti nell'ambito dell'art. 354, comma 2; non richiedono le garanzie del contraddittorio proprie degli accertamenti tecnico-scientifici
Richiamato solo per contrapposizione: gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 359) implicano attività tecnico-scientifiche valutative, diverse dall'operazione dattiloscopica materiale
Non applicabile alle operazioni di rilievo e comparazione delle impronte quando si tratti di accertamenti di dati oggettivi; pertanto non è richiesta la formalità del protocollo previsto dall'art. 360 per tali accertamenti
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma perché le doglianze non erano state previamente dedotte e risultavano manifestamente infondate
Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato, conformemente a questa norma, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente (euro 3.000,00)
Massime di principio
- Il prelievo e la comparazione delle impronte digitali sono operazioni materiali urgenti disciplinate dall'art. 354 c.p.p. e non costituiscono accertamenti tecnico-scientifici ai sensi degli artt. 359-360 c.p.p.; pertanto non richiedono le formalità di cui all'art. 360
- La deposizione in dibattimento dell'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che ha effettuato la comparazione delle impronte può essere utilizzata dal giudice senza obbligo di perizia, purché il dichiarante riferisca sulle operazioni svolte
- Le questioni non sollevate in sede di merito o dedotte tardivamente sono inammissibili in cassazione; la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando le doglianze non siano state adeguatamente dedotte nei gradi precedenti
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.; la misura viene determinata equitativamente in base ai profili di colpa del ricorrente
- Quando la prova dattiloscopica è stata adeguatamente riferita in dibattimento, la loro ammissibilità non può essere automaticamente negata per la mancata produzione nel fascicolo di una "impronta" cartacea, se le operazioni sono state descritte e confermate dal personale che le ha eseguite
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →