Cassazione Penale, Sentenza n. 1100/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata (capo B). Ha sostenuto che il termine prescrizionale quinquennale si era già compiuto prima della pronuncia impugnata, considerando anche i periodi di sospensione del termine: 119 giorni corrispondenti alla sospensione tra l'udienza dell'8/6/2018 e quella del 5/10/2018 e ulteriori 63 giorni di sospensione dovuti alla pandemia Covid. In tal modo il termine massimo di cinque anni sarebbe scaduto prima della sentenza di secondo grado
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando l'ammissibilità del motivo che deduce l'estinzione per prescrizione (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità), ha ritenuto che, tenuti presenti i periodi di sospensione indicati, la contravvenzione contestata al capo B si sia estinta per prescrizione il 30/06/2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo B e la pena è stata rideterminata per i residui capi A e C: la pena complessiva è stata ridotta eliminando la frazione di 20 giorni di reclusione relativa al capo B, determinando la pena finale in mesi tre e giorni dieci di reclusione
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare la mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice di merito; pertanto l'intervenuta prescrizione può essere dedotta con un unico motivo ai sensi di questa disposizione
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266819)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ammette che in cassazione si prospetti l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice di merito, qualificando tale doglianza come motivo consentito dall'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione può validamente essere fondato unicamente sulla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione: è ammissibile dedurre in Cassazione, anche con un unico motivo, che la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza impugnata
- Nel calcolo della prescrizione devono essere computati e/o sommati i periodi di sospensione del termine (es. sospensioni collegate alle udienze o misure legislative come le sospensioni disposte per la pandemia), e tali periodi possono determinare l'estinzione del reato anche dopo pronunce di merito
- Se la Cassazione accerta che un capo è prescritto prima della decisione impugnata, può annullare la sentenza senza rinvio limitatamente a quel capo per sopravvenuta estinzione del reato
- Quando viene dichiarata la prescrizione di una imputazione autonoma, la pena inflitta in via definitiva va rideterminata sottraendo la frazione di pena riferibile al reato estinto
- Per situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione le date rilevanti (data del fatto, udienze, eventuali sospensioni legislative/giudiziarie) per il corretto calcolo dei termini prescrizionali
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