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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1241/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. (25/03/2024) concernente numerose fatture relative alla E&C Logistica e alle società consorziate nell'ambito di un'indagine per reati tributari (falso in fatturazione, dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione). La censura principale è la violazione dei principi di proporzionalità e pertinenzialità: il sequestro aveva indiscriminatamente riguardato tutte le fatture emesse ed annotate da E&C (incluse quelle verso clienti terzi) purché l'attività di polizia giudiziaria aveva richiesto l'acquisizione soltanto delle fatture tra E&C e le consorziate. Inoltre si contesta la carenza motivazionale del decreto del P.M., che limitava la giustificazione a formule apodittiche ("ritenuto che sia fondamentale acquisire") senza esplicitare la connessione concreta e la finalità probatoria rispetto ai capi di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato la legittimità del sequestro delle fatture emesse dalle società consorziate e annotate da E&C nella misura in cui sono direttamente connesse ai capi di incolpazione (motivazione adeguata nel decreto per quelle fatture). Ha invece annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il sequestro integrale e indistinto di tutte le fatture emesse e annotate da E&C (incluse quelle verso clienti terzi e documentazione non riconducibile ai capi di accusa), perché il decreto del P.M. era del tutto carente di motivazione specifica per quelle acquisizioni e il Tribunale non poteva supplire sostanzialmente alla lacuna motivazionale del P.M. La sentenza dispone il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, limitatamente alla questione relativa alla documentazione eccedente; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 355 cod. proc. pen.

    richiesta di riesame ex art. 355 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il ricorso per riesame avverso atti del pubblico ministero; titolo formale del procedimento di riesame utilizzato dal ricorrente

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 5

    competenza per nuovo esame al Tribunale competente ai sensi del comma 5 dell'art. 324 cod. proc. pen.

    indica la competenza per il giudizio di riesame e la procedura di rinvio per nuovo esame

  • d.lgs. n. 74/2000, artt. 2, 5, 8 e 10‑quater

    artt. 2, 5, 8 e 10‑quater d.lgs. n. 74/2000

    norme che regolano i reati tributari contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione), costituendo il nucleo delle ipotesi di reato cui il sequestro era funzionalmente connesso

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica e non formulazioni apodittiche: deve descrivere la condotta ipotizzata, la riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro correlazione con l'ipotesi di reato e la finalità probatoria perseguita.
  • Il principio di pertinenzialità richiede che la misura ablativa sia limitata agli elementi effettivamente rilevanti per le ipotesi di reato indicate: l'acquisizione massiva e indifferenziata di documentazione non giustificata nei capi di imputazione può essere annullata.
  • Il giudice del riesame (Tribunale) non può colmare con motivazioni proprie le lacune argomentative del pubblico ministero: se il P.M. non ha adeguatamente motivato l'esigenza probatoria, il riesame deve rilevarne la carenza.
  • È ammessa la possibilità per il P.M. di disporre acquisizioni più ampie rispetto alle richieste della Polizia Giudiziaria, ma questa maggior ampiezza deve trovare espressa e specifica giustificazione nel decreto di sequestro.
  • Elementi quali scarsa invasività organizzativa o assenza di dati sensibili non sono di per sé sufficienti a giustificare la sproporzione di una misura ablativa: la valutazione deve concentrarsi sulla pertinenza e sulla necessity probatoria.
  • Se, dopo l'impugnazione, gli organi di polizia (o il P.M.) richiedono la restituzione di documenti non pertinenti, ciò rafforza l'argomentazione di mancata pertinenzialità e può favorire l'annullamento parziale del provvedimento ablativo.
  • In casi simili è opportuno che il difensore dettagli in ricorso quali documenti risultano non pertinenti e, se possibile, dimostri che la P.G. o il P.M. avevano limitato le richieste investigative, per rafforzare la censura sulla sproporzione e la carenza motivazionale.

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