Sentenza del 21/02/2018 n. 4159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, riguardanti IVA, IRPEG e IRAP. In particolare, chiedeva la deduzione dal reddito del canone annuale di Euro 686.887,68 corrisposto al Comune di Como per la concessione d’uso, fino al 31 dicembre 2026, degli impianti demaniali destinati alla gestione del servizio di distribuzione dell’acqua, oltre ad altre spese sanitarie e costi telefonici. Nel ricorso per cassazione, tuttavia, la società ha formulato censure riferite sostanzialmente alla sentenza di primo grado, senza denunciare correttamente che la Commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La CTR aveva omesso di esaminare le specifiche censure d’appello, limitandosi a un generico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Tale omissione avrebbe dovuto essere denunciata come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e non ai sensi dei numeri 3 e 5 dello stesso articolo. Poiché la società non ha individuato correttamente il vizio processuale né ha articolato motivi specifici, completi e riferiti alla sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La società ha dedotto le proprie censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione non erano appropriati per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura doveva essere formulata mediante la denunzia del pertinente error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4.
L’omessa pronuncia del giudice su una domanda o su uno specifico motivo di impugnazione costituisce un vizio processuale da denunciare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e sui motivi ritualmente proposti dalle parti. La mancata risposta a un motivo d’appello integra omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono riferirsi puntualmente alla sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le censure già formulate contro la decisione di primo grado.
- L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo d’appello deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.
- La corretta qualificazione del vizio processuale è essenziale: l’utilizzo di un diverso motivo di ricorso può impedire alla Corte di cassazione di esaminare gli atti e condurre all’inammissibilità.
- I motivi di cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione effettivamente impugnata; la genericità o il riferimento alla sentenza di primo grado può comportare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice d’appello rinvia genericamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame, sussiste potenzialmente un’omessa pronuncia, ma tale vizio deve essere dedotto con la corretta censura processuale.
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