Cassazione Penale, Ordinanza n. 01337/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena ma confermato la sua responsabilità per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. Nel ricorso deduceva formalmente violazione di legge, senza però indicare in modo specifico la disposizione asseritamente violata. Le censure miravano in realtà a contestare la valutazione in fatto compiuta nei gradi di merito sulla funzionalità dell'arma: il ricorrente sosteneva che l'arma indicata nel capo di imputazione potesse essere resa funzionante solo con modalità non agevoli, richiamando in modo generico la presunta non facile reperibilità del 'gruppo di scatto'. La Corte ha ritenuto tali doglianze meramente fattuali, rivalutative e non consentite in sede di legittimità, anche perché in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico.
Norme richiamate
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove già esaminate nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione la disposizione di legge asseritamente violata; doglianze generiche o non specificamente ancorate a un parametro normativo non consentono un controllo di legittimità effettivo.
- Quando la critica investe la valutazione tecnico-probatoria compiuta dal giudice di merito, la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento se la censura si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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