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Sentenza

Sentenza n. 8388/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 11792 del 20.10.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 27041/2024, notificata tramite PEC in data 22.11.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'erogazione del bonus della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11792/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del docente, con un bonus di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'ottemperanza a una sentenza civile resa dal giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e consente di accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato l'inadempimento allegato dalla ricorrente e l'assenza di chiarimenti da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha escluso, allo stato, l'applicazione della penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 568 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato civile e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarvisi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale civile quale base della Carta elettronica del docente e dell'attribuzione del bonus annuale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato, resa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: accerta l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione e non può integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento di un giudicato e l'amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l'adempimento del titolo entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere disposta successivamente su richiesta della parte in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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