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Sentenza

Sentenza del 03/12/2021 n. 38289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA e accessori per il 2004, emesso in base a PVC della Polizia Tributaria a seguito di verifica del 28.08.2007. L'Ufficio contestava: (1) che le sostituzioni di apparecchiature effettuate in garanzia non erano state adeguatamente documentate e dovevano essere considerate cessioni gratuite imponibili ai sensi della presunzione prevista dal D.P.R. n. 441/1997, art. 1; (2) che cessioni formalmente non imponibili verso la società sammarinese "Robotica del Titano" avevano, in realtà, come destinatario effettivo la italiana Assotech s.r.l., e dovevano pertanto essere riqualificate come cessioni imponibili.

La decisione

In primo grado la CTP di Modena accolse il ricorso ritenendo gli accertamenti fondati su mere illazioni. La CTR Emilia-Romagna confermò la decisione valorizzando le scritture contabili, le spiegazioni fornite durante la verifica e ritenendo che gli obblighi di doppia annotazione non operassero in tutti i casi (es. riparazioni in loco o beni irrimediabilmente danneggiati). L'Agenzia propose cassazione. Prima dell'udienza di Cassazione la resistente chiese e ottenne (con versamenti) la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 art. 6; non risultando notificato alcun diniego dall'Ufficio né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio (29.09.2021; depositato 03.12.2021). Sono state compensate le spese; la Corte ha altresì rilevato che non sussistono i presupposti per applicare il cosiddetto "doppio contributo unificato" al ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1

    Prevede una presunzione relativa che talune prestazioni in garanzia possano essere considerate cessioni gratuite imponibili; la prassi e la giurisprudenza richiedono adeguata documentazione per superare tale presunzione. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto che la presunzione non valesse per le fattispecie contestate data la documentazione e le spiegazioni fornite.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; l'Ufficio deduceva la presunzione di cessione gratuita e la parte ha fornito elementi idonei a confutare le illazioni, comunicati e valutati anche dagli operanti della GdF.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10, 12, 13

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie fiscali: la presentazione della domanda e del primo versamento sospende il processo entro termini prefissati; l'eventuale diniego deve essere notificato entro una data stabilita e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale (31.12.2020), il processo è dichiarato estinto. Nel caso concreto la mancata notifica di diniego e l'assenza di istanza di trattazione hanno portato all'estinzione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato dall'Agenzia come possibile motivo di ricorso per la cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme processuali e di diritto), ma la Corte ha risolto per estinzione del processo senza decidere sul merito di tali doglianze.

  • D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Regola il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha osservato che tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). Nel caso di estinzione per definizione agevolata non sussisteva il presupposto per il raddoppio.

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata e il relativo versamento, nei termini previsti dal D.L. n. 119/2018 art. 6, sospendono il processo e, in mancanza di diniego notificato dall'Amministrazione e di istanza di trattazione entro il termine finale, il giudizio va dichiarato estinto: effetto estintivo non decide sul merito ma estingue la controversia.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata può comportare comunque criteri particolari di riparto delle spese: la legge prevede che le spese anticipate restino a carico della parte che le ha anticipate, ma il giudice può compensare le spese; occorre verificare il testo di applicazione e la decisione specifica del giudice.
  • Sulle contestazioni IVA relative a prestazioni in garanzia e sostituzioni: la presunzione di cessione gratuita prevista dalla normativa richiede documentazione idonea per essere superata. In assenza di elementi certi l'Ufficio può applicare la presunzione, ma se il contribuente fornisce spiegazioni e documentazione coerente (anche riscontrata in sede di verifica) le pretese possono essere disattese.
  • Le contestazioni su operazioni con controparti estere (es. società sammarinesi) richiedono prove dell'operatività effettiva e della destinazione reale delle merci/servizi; la mera formalità di atti esteri non è sufficiente per riqualificare le operazioni come imponibili se la documentazione e i comportamenti economici giustificano la non imponibilità.
  • L'applicazione del "doppio contributo unificato" è eccezionale e dovrebbe essere limitata ai casi espressamente previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità); la sua estensione in ipotesi di estinzione per definizione agevolata è generalmente esclusa.

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