Cassazione Penale, Sentenza n. 44388/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/11/2022 con cui la Corte d'appello aveva rigettato: a) l'istanza personale di riconoscimento della continuazione tra plurime condanne; b) la memoria difensiva che denunciava errori di calcolo della pena determinata con il provvedimento di esecuzione della Procura generale del 14/09/2021, in particolare in relazione all'applicazione dell'art. 7, L. n. 203/1991; c) il mancato computo, nel calcolo della pena da eseguire, dei periodi di sottoposizione a misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Il ricorrente sosteneva inoltre che la continuazione deriverebbe dalla sentenza della Corte d'appello del 02/12/2019 che avrebbe rideterminato pene precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) il primo motivo (continuazione) è inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato specificamente le sentenze da porre in continuazione né ha allegato elementi idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: la questione sull'applicabilità dell'art. 7, L. n. 203/1991 è coperta da giudicato, quindi non riapribile nell'impugnazione in esame; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato: ai sensi dell'art. 657 c.p.p. le misure di prevenzione non rilevano ai fini del computo della pena detentiva, pertanto non v'è errore nel mancato scomputo del periodo di sorveglianza speciale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso contestava l'applicazione di tale norma nel calcolo della pena; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché l'applicazione della norma è coperta da giudicato e quindi non riapribile nel presente grado.
Interpretazione della Corte: le misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) non rilevano ai fini del computo della pena detentiva da eseguire, per cui non è dovuto lo scomputo del periodo di sottoposizione a dette misure.
Norma che dispone le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposto liquidando euro 3.000,00.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte per valutare l'assenza di elementi che giustifichino l'esenzione dalla condanna alla somma per la Cassa delle ammende (assenza di prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa).
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario indicare specificamente le sentenze (con data e ruolo) da porre in continuazione e fornire elementi concreti che dimostrino un medesimo disegno criminoso; richieste generiche sono inammissibili.
- Questioni già decise con giudicato non possono essere riaperte in sede di impugnazione se non emergono elementi nuovi che ne consentano la revisione; controllare sempre lo stato di definitività delle questioni giuridiche prima di impugnare.
- I periodi di sottoposizione a misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) non sono computabili ai fini della determinazione della pena detentiva eseguibile ai sensi dell'art. 657 c.p.p.; non v'è diritto allo scomputo del tempo di misura di prevenzione nella maggior parte dei casi.
- Nel contestare il calcolo della pena d'esecuzione è fondamentale allegare il provvedimento di cumulo/di esecuzione impugnato e i conteggi dettagliati; senza documentazione probante la censura rischia di essere dichiarata manifestamente infondata o inammissibile.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o generici può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni.
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