Cassazione Penale, Sentenza n. 13411/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 13 giorni di custodia cautelare/ domiciliare (17/12/2016-30/12/2016). Il ricorrente contestava: (1) la valutazione negativa dei danni patrimoniali, ritenendo insufficientemente motivate l'esclusione dei bilanci e del rendiconto della società "Media & Sport Management Ltd" come prova; (2) l'omessa considerazione della relazione medico-legale sulle conseguenze psichiche (danno non patrimoniale); (3) il travisamento delle prove circa una presunta ammissione di responsabilità fiscale nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. In particolare: la statuizione sulla quantificazione in base al parametro aritmetico è confermata per i 13 giorni (Euro 2.240,29) e la valutazione negativa dei documenti prodotti per i danni patrimoniali è ritenuta congrua (mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi). Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato la relazione clinico-medico-legale depositata relativa al danno psichico e ha perciò annullato l'ordinanza nella parte in cui ha escluso summariamente qualsiasi maggiorazione per danno non patrimoniale, rinviando per riesame. Il secondo motivo (sul presunto travisamento dell'ammissione) è stato ritenuto infondato dalla Cassazione, che ha ritenuto che l'ordinanza avesse correttamente valorizzato l'elemento ritenuto dal Gip.
Norme richiamate
importo massimo indennizzo "516.456,90 euro"
Fissa il tetto massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la liquidazione deve rispettare tale limite ma il giudice può modulare l'importo giornaliero in base alle specificità del caso
termine massimo della custodia cautelare "sei anni/2190 giorni"
Serve a determinare il parametro aritmetico di riferimento (suddivisione dell'indennizzo massimo sui giorni massimi di custodia)
Norma procedurale sulla procedura di riparazione per ingiusta detenzione; in questo caso indicata come norma di riferimento per l'istanza del ricorrente e per i documenti depositati
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Regole di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione (vizio di violazione di norme e di motivazione/contraddittorietà), invocate per censurare la motivazione della Corte d'appello
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001 e altre)
Consolidata interpretazione che individua il parametro aritmetico di base per la liquidazione (somma massima divisa per i giorni massimi) ma riconosce al giudice un potere equitativo di modulazione nel rispetto del tetto massimo
Massime di principio
- La quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione parte dal parametro aritmetico (indennizzo massimo diviso per i giorni massimi di custodia) ma il giudice può aumentare o diminuire tale parametro in base alle specificità del caso, purché non superi il tetto previsto dall'art. 315 c.p.p.
- Per ottenere il riconoscimento di danni patrimoniali occorre produrre documentazione probatoria solida e completa (es. dichiarazioni dei redditi, bilanci corredati da adeguata documentazione): la mera produzione di bilanci o di riassunti economici può non essere ritenuta sufficiente.
- Relazioni medico-legali o perizie psichiatriche/psicologiche depositate devono essere esaminate e motivate dalla Corte; l'omessa valutazione di tale prova può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- Chi impugna in cassazione deve indicare chiaramente dove sono stati prodotti e depositati gli atti nel giudizio di merito per garantire l'autosufficienza del ricorso, ma la mancata citazione formale non esclude l'obbligo del giudice di considerare atti effettivamente depositati e rilevanti.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nella valutazione delle prove e nella quantificazione dell'indennizzo, ma la Corte di legittimità vigila sulla correttezza logica e sulla completezza della motivazione; punti omessi o valutati in modo sommario possono costituire motivo di annullamento con rinvio.
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