Sentenza del 05/07/2018 n. 17627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso IRPEG relativo all'anno 1994, sostenendo di avere applicato l'aliquota agevolata del 18%, anziché quella ordinaria del 36%, in base al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, previsto per determinati enti senza fini di lucro. In Cassazione contestava la decisione della CTR, sostenendo che il credito indicato nella dichiarazione dovesse ritenersi definitivamente riconosciuto poiché l'Amministrazione finanziaria non lo aveva rettificato entro i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 43.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione e ha confermato che la scadenza dei termini per l'accertamento non rende automaticamente incontestabile il credito esposto in dichiarazione. Tali termini decadenziali riguardano l'accertamento dei crediti dell'Amministrazione, ma non impediscono all'Amministrazione di contestare un debito proprio, quale una richiesta di rimborso, anche successivamente. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1
Prevede la riduzione del 50% dell'aliquota d'imposta per determinati enti senza fini di lucro operanti, tra l'altro, nei settori dell'assistenza, beneficenza, ricerca scientifica e istruzione.
La norma costituiva il fondamento della richiesta della Fondazione di applicare l'aliquota IRPEG ridotta del 18% anziché quella ordinaria del 36%; tuttavia, la Corte non ha deciso nel merito dell'effettiva spettanza dell'agevolazione, concentrandosi sulla possibilità dell'Amministrazione di contestare il credito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La mancata rettifica entro il relativo termine non determina, di per sé, l'accertamento definitivo del credito chiesto a rimborso.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 40, 42 e 43
Le disposizioni riguardano i poteri e i termini dell'Amministrazione nell'attività di accertamento. Secondo la Corte, i termini decadenziali operano per l'accertamento dei crediti erariali, ma non impediscono all'Amministrazione di contestare l'esistenza o l'ammontare di un credito del contribuente richiesto a rimborso.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 5069 del 2016
In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum.
Il credito indicato in dichiarazione non diventa automaticamente definitivo per il solo decorso dei termini di accertamento. L'Amministrazione può ancora opporsi alla richiesta di rimborso, poiché il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza e spettanza del credito.
Massime di principio
- La mancata rettifica di una dichiarazione entro i termini ordinari di accertamento non comporta automaticamente il riconoscimento definitivo di un credito d'imposta o di una richiesta di rimborso.
- I termini decadenziali dell'accertamento limitano principalmente la possibilità dell'Amministrazione di far valere propri crediti tributari; non impediscono necessariamente di contestare un debito o un rimborso richiesto dal contribuente.
- Chi richiede un rimborso deve provare autonomamente l'esistenza, l'ammontare e i presupposti del credito: l'inerzia dell'Amministrazione non sostituisce tale prova.
- In caso di diniego del rimborso, il contribuente non può fondare la propria pretesa esclusivamente sul fatto che la dichiarazione non sia stata rettificata tempestivamente.
- La decisione riguarda il principio processuale e temporale della contestabilità del credito; non implica, da sola, che l'agevolazione fiscale richiesta spettasse o non spettasse nel merito.
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