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Sentenza

Sentenza n. 820/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 423/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 19.11.2024.

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 423/2024, passata in giudicato, relativa alla carta docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario n. 423/2024, pubblicata il 19 novembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Decorso tale termine, il Ministero è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni giudiziali, concernenti il riconoscimento della carta docente per quattro annualità. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ravenna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega a un altro dirigente o funzionario, dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il TAR ha esercitato i poteri di giudice dell'ottemperanza, ordinando all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l'amministrazione, dopo la formazione del giudicato e la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, permane inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni contenute nella sentenza entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In presenza di perdurante inadempienza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte vittoriosa e dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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