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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41300/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue anche la sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per falsa testimonianza e calunnia. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riproponevano doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva specificamente argomentato sulla falsità delle dichiarazioni rese. La Corte di cassazione ha ritenuto quindi che le censure fossero meramente reiterative e non idonee a incrinare una motivazione congrua e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma richiamata indirettamente dalla qualificazione del fatto come calunnia; il testo non offre ulteriori sviluppi interpretativi.

  • art. 479 c.p.

    Norma richiamata indirettamente dalla qualificazione del fatto come falsa testimonianza; il testo non offre ulteriori sviluppi interpretativi.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera reiterazione di doglianze di merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, non illogica e puntualmente riferita ai fatti decisivi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, se non risulta che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaCalunnia
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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