Cassazione Penale, Sentenza n. 17756/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi articolati: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver qualificato la condotta come furto consumato anziché tentato: la guardia giurata aveva osservato e tenuto sotto costante sorveglianza l'imputato, impedendo la piena autonoma disponibilità della refurtiva; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver riconosciuto la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento sulla base del mero occultamento della merce nella giacca, mentre si sostiene che si trattò di un ordinario accorgimento non dotato del "quid pluris" richiesto per l'aggravante; inoltre, senza l'aggravante, il reato sarebbe prescritto (fatto del 4/6/2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato il fatto come tentativo di furto ex art. 56 c.p. per la diretta e concomitante vigilanza esercitata dalla guardia giurata, escludendo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Ha inoltre escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p.), in quanto il semplice occultamento sulla persona non mostrava la marcata efficienza offensiva richiesta. Conseguentemente, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (applicando la durata di 7 anni e 6 mesi prevista dagli artt. 157 e 161 c.p.), e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La Corte interpreta che non si può parlare di consumazione quando l'agente non consegue una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva per effetto di una vigilanza concomitante e di un intervento difensivo che impediscono l'allontanamento del bene dalla sfera di controllo del soggetto passivo
art. 625 n.2 cod. pen. (aggravante per uso del mezzo fraudolento)
L'aggravante richiede un "quid pluris" consistente in una marcata efficienza offensiva (insidiosità, astuzia, scaltrezza) idonea a sorprendere la volontà del detentore e a vanificare le misure di difesa: il mero occultamento nella giacca non è di per sé sufficiente
art. 157 cod. pen. (decorrenza della prescrizione)
Usata per determinare la durata della prescrizione in relazione alla qualificazione giuridica corretta del reato (tentativo di furto) e al relativo termine applicabile
art. 161 cod. pen. (estinzione per prescrizione)
Applicata per dichiarare l'estinzione del reato una volta accertata la prescrizione maturata in base alla durata del reato così qualificato
Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)
Sezioni Unite, Prevete, 17/07/2014, Rv. 261186
Principio secondo cui la vigilanza concomitante e l'intervento dei dipendenti addetti alla sorveglianza impediscono la consumazione del furto, lasciando il fatto allo stadio del tentativo perché l'agente non ha conseguito la piena disponibilità della refurtiva
Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Sezioni Unite, Sciuscio, 18/07/2013, Rv. 255974
Chiarisce i requisiti della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, richiedendo una condotta caratterizzata da particolare efficienza offensiva e insidiosità, non ravvisabile nel mero occultamento semplice
Massime di principio
- Se l'autore del furto è sottoposto a vigilanza diretta, concomitante e immanente (es. guardie/commessi che osservano e possono intervenire), la consumazione è esclusa e il reato rimane al grado di tentativo: il criterio è la mancata autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva
- La qualificazione come "uso del mezzo fraudolento" richiede un "quid pluris" (insidiosità o astuzia idonea a vanificare le misure di difesa): il semplice occultamento sulla persona non sempre integra tale aggravante
- La corretta qualificazione giuridica del fatto (consumato vs tentativo; presenza/assenza di aggravanti) influisce sul calcolo della prescrizione e può determinare l'estinzione del reato se il termine è già decorso
- È onere della prospettazione accusatoria dimostrare sia l'effettiva autonoma disponibilità della refurtiva sia la sussistenza dell'aggravante, in particolare quando la vigilanza del personale di sicurezza è provata
- In casi simili conviene valutare con attenzione le deposizioni dei testimoni addetti alla sorveglianza e le modalità temporali dell'intervento, poiché esse sono determinanti per stabilire se si è in presenza di tentativo o consumazione
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