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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30696/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione di ripetizione di indebito promossa da SACE per ottenere la restituzione di quanto versato alla Banca (4.860.000 CHF più interessi) in esecuzione di una polizza assicurativa n. 1316/1988 ceduta alla Banca e pagata dopo un arbitrato. SACE deduceva la nullità della polizza (e, per propagazione, della cessione e della transazione) in quanto frutto di illeciti penali commessi da funzionari di SACE, dalla Tecnosystem e da membri del Governo di São Tomé e Prìncipe, nonché per assenza del rischio assicurato. Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'appello di SACE.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza della prova del potere di rappresentanza del procuratore speciale (mancata produzione della procura e dell'atto di abbinamento a supporto della rappresentanza di Rodolfo Mancini). In subordine, la Corte ha osservato che anche un esame di merito non avrebbe consentito la cassazione: la Corte d'appello aveva fondato la decisione su due autonome ragioni, entrambe idonee a sorreggerla: (i) l'esistenza di giudicato costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nel marzo 1993, divenuto definitivo dopo l'abbandono dell'opposizione senza revoca del provvedimento; (ii) il rigetto della nullità della polizza per inesistenza del rischio, ritenendo che la polizza contestata non potesse essere automaticamente ricondotta agli illeciti e alla consapevolezza di insussistenza del rischio accertati per altre polizze connesse. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione in favore della resistente (compensi liquidati in euro 30.000, più spese forfetarie, esborsi e accessori) e si è dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato previsti dal d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1895 cod. civ.

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità della polizza per inesistenza del rischio; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'esistenza del rischio e della nullità fosse questione di merito riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, la nullità non fosse dimostrata per la polizza in oggetto.

  • art. 1418 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità dei contratti; la Corte ha considerato la censura come richiesta di nuovo esame di fatti e prove, rimessa al giudice del merito.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione probatoria del giudice d'appello; la Corte ha osservato che le contestazioni attengono alla valutazione delle risultanze di fatto, non sindacabile in cassazione se correttamente motivate.

  • art. 2909 cod. civ.

    Invocato congiuntamente all'art. 2697 in ordine all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione delle regole probatorie tali da giustificare la cassazione.

  • art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'attestazione di cancelleria del ricorso monitorio; la Corte ha rilevato l'assenza della documentazione utile a dimostrare la portata del decreto ingiuntivo, ma ha comunque ritenuto fondato il giudicato formato.

  • art. 645 cod. proc. civ.

    Norma processuale relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo: la vicenda storico-processuale include l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'accordo transattivo tra le parti.

  • art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato per escludere la possibilità di sanatoria del vizio di costituzione di parte nel giudizio di legittimità; la Corte ha precisato che nel ricorso per cassazione non è possibile sanare l'assenza di documenti che dimostrino il potere di rappresentanza.

  • art. 77 cod. proc. civ.

    Norma richiamata quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della documentazione necessaria a provare la rappresentanza.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla facoltà di produrre documenti integrativi con il ricorso; la Corte ha rilevato che i documenti probatori della rappresentanza non erano stati prodotti né sanati.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme tributarie/processuali richiamate per gli obblighi di versamento del contributo unificato connessi all'esito del ricorso; la Corte ha dato atto dell'obbligo di un ulteriore versamento da parte della ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • La procura e i documenti che attestano il potere di rappresentanza sostanziale devono essere prodotti nel ricorso per cassazione: la loro mancata produzione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze di fatto; le censure che richiedono un nuovo esame della prova sono inammissibili o infondate se il giudice di merito ha motivato adeguatamente.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da più ragioni autonome, anche la fondatezza di una sola di esse rende inefficace la censura volta alla cassazione.
  • Il giudicato derivante da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per abbandono dell'opposizione può costituire ostacolo alla riproposizione di questioni già decise, salvo prova della revoca o della nullità del titolo.
  • La contestazione della nullità di una polizza per inesistenza del rischio richiede dimostrazioni precise e non può essere fondata su meri richiami a provvedimenti terzi se il giudice di merito ha distinto le diverse polizze e circostanze.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammessa la sanatoria di vizi formali relativi alla rappresentanza processuale tramite le regole previste per il giudizio di merito; quindi è essenziale curare la regolare costituzione del rapporto processuale già in sede di impugnazione.

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