Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30715/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimborso IRES relativa a ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura fallimentare di Autoexpò S.p.A. (anno d'imposta 2005). L'Ufficio aveva negato il rimborso contestando: a) che la dichiarazione relativa al maxi-periodo fallimentare, presentata prima della formale chiusura della procedura, non potesse rendere il credito certo, liquido ed esigibile; b) l'illegittimità della cessione del credito alla Toscana Finanza (poi Banca IFIS) in presenza di una precedente cessione a Italfactoring, con possibile violazione del divieto di doppia cessione previsto dall'art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973; c) omissione di esame di fatti decisivi (momento di emergenza del credito, esistenza di una sub-cessione, contestazione del credito).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Motivazioni principali: 1) è stato confermato che la dichiarazione relativa al cosiddetto maxi-periodo fallimentare può essere presentata anche prima della formale chiusura del fallimento, purché siano state concluse le attività liquidatorie e siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito; quindi il credito risultante dalla dichiarazione del curatore del 4 giugno 2007 era certo, liquido ed esigibile e documentato; 2) la prima cessione contestata (a Italfactoring) non si era perfezionata perché non era stata notificata all'Agenzia nelle forme previste, e la notifica ha efficacia costitutiva ai fini dell'opponibilità dell'atto all'Erario; di conseguenza la successiva cessione dal curatore a Toscana Finanza (regolarmente notificata) era valida; 3) il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in quanto si tratta di argomentazioni difensive e la vicenda è una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado accogliente confermata in appello), quindi non utilizzabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorso è pertanto respinto e le spese di giudizio sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Prevede un unico periodo d'imposta per la procedura concorsuale (maxi-periodo). La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione relativa al periodo unico può essere validamente presentata anche prima della formale chiusura della procedura se sono concluse le operazioni necessarie e noti gli elementi reddituali, rendendo il credito certo, liquido ed esigibile.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    "nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore (…) entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione"

    La formula 'entro l'ultimo giorno' indica un termine massimo ma non esclude la possibilità di presentare la dichiarazione anche prima della formale chiusura della procedura; dunque il termine è perentorio ma non impedisce dichiarazioni anticipate se sussistono le condizioni di completezza.

  • art. 43-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede il divieto e le regole per la cessione dei crediti d'imposta; la Corte ha richiamato la norma per affermare che la cessione deve essere notificata all'Agenzia per essere opponibile e che la mancanza di notifica rende inefficace la cessione nei confronti dell'Erario.

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Norma storica richiamata per affermare che la notifica è requisito costitutivo del trasferimento del credito fiscale; in assenza di notifica la cessione non si perfeziona nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per motivi di cassazione: n. 3 per violazione di norme di diritto, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto e inammissibile il motivo per omesso esame perché la questione era una 'doppia conforme' e le censure attengono ad argomentazioni difensive.

  • art. 119 legge fallimentare (richiamata)

    Richiamata per giustificare la legittimità di adempimenti del curatore anche prima della formale chiusura della procedura quando sussistono esigenze della procedura o interesse della massa dei creditori e siano noti tutti gli elementi necessari.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo concorsuale può essere validamente presentata prima della formale chiusura della procedura se il curatore ha compiuto le operazioni liquidatorie necessarie e conosce tutti gli elementi che compongono il reddito: in tal caso i crediti fiscali risultanti sono considerati certi, liquidi ed esigibili.
  • Per la opponibilità all'Amministrazione finanziaria la cessione di crediti d'imposta richiede la notifica prevista dalle norme (efficacia costitutiva): una cessione non notificata non si perfeziona e non può essere fatta valere contro l'Erario.
  • Se una prima cessione risulta inefficace (ad esempio per mancanza di notifica), il cedente originario può validamente porre in essere una successiva cessione notificata: non si configura necessariamente una sub-cessione vietata se l'atto precedente non si è perfezionato.
  • Nei giudizi di cassazione non è ammessa la censura per omesso esame di fatti decisivi quando si tratta di una 'doppia conforme' (decisione favorevole in primo grado confermata in appello); inoltre non sono qualificabili come 'fatti' le mere argomentazioni difensive o questioni giuridiche già affrontate dal giudice di merito.
  • L'onere di controllo sulla congruità e completezza della dichiarazione finale resta comunque dell'Amministrazione finanziaria, che può esercitare i poteri di accertamento qualora vi siano omissioni o incompletezze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.