Cassazione Civile, Sentenza n. 30715/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso IRES relativa a ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura fallimentare di Autoexpò S.p.A. (anno d'imposta 2005). L'Ufficio aveva negato il rimborso contestando: a) che la dichiarazione relativa al maxi-periodo fallimentare, presentata prima della formale chiusura della procedura, non potesse rendere il credito certo, liquido ed esigibile; b) l'illegittimità della cessione del credito alla Toscana Finanza (poi Banca IFIS) in presenza di una precedente cessione a Italfactoring, con possibile violazione del divieto di doppia cessione previsto dall'art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973; c) omissione di esame di fatti decisivi (momento di emergenza del credito, esistenza di una sub-cessione, contestazione del credito).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Motivazioni principali: 1) è stato confermato che la dichiarazione relativa al cosiddetto maxi-periodo fallimentare può essere presentata anche prima della formale chiusura del fallimento, purché siano state concluse le attività liquidatorie e siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito; quindi il credito risultante dalla dichiarazione del curatore del 4 giugno 2007 era certo, liquido ed esigibile e documentato; 2) la prima cessione contestata (a Italfactoring) non si era perfezionata perché non era stata notificata all'Agenzia nelle forme previste, e la notifica ha efficacia costitutiva ai fini dell'opponibilità dell'atto all'Erario; di conseguenza la successiva cessione dal curatore a Toscana Finanza (regolarmente notificata) era valida; 3) il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in quanto si tratta di argomentazioni difensive e la vicenda è una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado accogliente confermata in appello), quindi non utilizzabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorso è pertanto respinto e le spese di giudizio sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 183, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Prevede un unico periodo d'imposta per la procedura concorsuale (maxi-periodo). La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione relativa al periodo unico può essere validamente presentata anche prima della formale chiusura della procedura se sono concluse le operazioni necessarie e noti gli elementi reddituali, rendendo il credito certo, liquido ed esigibile.
art. 5, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
"nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore (…) entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione"
La formula 'entro l'ultimo giorno' indica un termine massimo ma non esclude la possibilità di presentare la dichiarazione anche prima della formale chiusura della procedura; dunque il termine è perentorio ma non impedisce dichiarazioni anticipate se sussistono le condizioni di completezza.
art. 43-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede il divieto e le regole per la cessione dei crediti d'imposta; la Corte ha richiamato la norma per affermare che la cessione deve essere notificata all'Agenzia per essere opponibile e che la mancanza di notifica rende inefficace la cessione nei confronti dell'Erario.
art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Norma storica richiamata per affermare che la notifica è requisito costitutivo del trasferimento del credito fiscale; in assenza di notifica la cessione non si perfeziona nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Richiamato come parametro di censura per motivi di cassazione: n. 3 per violazione di norme di diritto, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto e inammissibile il motivo per omesso esame perché la questione era una 'doppia conforme' e le censure attengono ad argomentazioni difensive.
art. 119 legge fallimentare (richiamata)
Richiamata per giustificare la legittimità di adempimenti del curatore anche prima della formale chiusura della procedura quando sussistono esigenze della procedura o interesse della massa dei creditori e siano noti tutti gli elementi necessari.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo concorsuale può essere validamente presentata prima della formale chiusura della procedura se il curatore ha compiuto le operazioni liquidatorie necessarie e conosce tutti gli elementi che compongono il reddito: in tal caso i crediti fiscali risultanti sono considerati certi, liquidi ed esigibili.
- Per la opponibilità all'Amministrazione finanziaria la cessione di crediti d'imposta richiede la notifica prevista dalle norme (efficacia costitutiva): una cessione non notificata non si perfeziona e non può essere fatta valere contro l'Erario.
- Se una prima cessione risulta inefficace (ad esempio per mancanza di notifica), il cedente originario può validamente porre in essere una successiva cessione notificata: non si configura necessariamente una sub-cessione vietata se l'atto precedente non si è perfezionato.
- Nei giudizi di cassazione non è ammessa la censura per omesso esame di fatti decisivi quando si tratta di una 'doppia conforme' (decisione favorevole in primo grado confermata in appello); inoltre non sono qualificabili come 'fatti' le mere argomentazioni difensive o questioni giuridiche già affrontate dal giudice di merito.
- L'onere di controllo sulla congruità e completezza della dichiarazione finale resta comunque dell'Amministrazione finanziaria, che può esercitare i poteri di accertamento qualora vi siano omissioni o incompletezze.
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