Cassazione Penale, Ordinanza n. 23773/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due capi di reato tributario. Con un solo motivo ha dedotto carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la mancata riduzione della pena fosse ingiustificata e che l'aumento di tre mesi di reclusione fosse eccessivo rispetto alla pena base, anche perché le omissioni contestate riguardavano una sola annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sia insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione non affetta da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva illustrato i criteri seguiti per la quantificazione della pena nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 133 c.p., applicando un aumento pari a un ottavo del minimo edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come uno dei reati per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
Indicato come uno dei reati per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
Richiamato come parametro dell'esercizio del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena.
Massime di principio
- Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione quando risultino sorrette da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- In sede di legittimità non può essere rivalutata la misura della pena solo perché il ricorrente ritenga eccessivo l'aumento irrogato, se il giudice ha indicato i criteri utilizzati ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Quando la pena è determinata con un incremento contenuto e motivato, il motivo di ricorso che si limita a contestarne la misura in termini di mera opportunità non è idoneo a fondare l'annullamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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