Cassazione Civile, Sentenza n. 34262/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna che aveva ritenuto che, per una s.r.l. che aveva optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art.116 T.U.I.R., gli obblighi di versamento degli acconti relativi al primo esercizio di efficacia dell'opzione ricadessero sui soci e non sulla società; l'Agenzia delle entrate denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 del d.P.R. n.917/1986 (T.U.I.R.), sostenendo che l'art.115, comma 7, imponeva alla partecipata (la società) l'obbligo di versare gli acconti nel primo periodo di efficacia dell'opzione, sicché il mancato versamento da parte della società legittimava la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che l'opzione per la trasparenza esercitata dalla società a responsabilità limitata (art.116) comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art.115 T.U.I.R., salvo le esclusioni espressamente previste; perciò il comma 7 dell'art.115 si applica e la società partecipata è tenuta al pagamento degli acconti IRES nel primo periodo di efficacia dell'opzione. I pagamenti eventualmente effettuati dai soci non escludono l'obbligo della società, ma l'acconto versato dalla società sarà scomputabile dai soci in base alla percentuale di partecipazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione regionale di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione; la Corte ha inoltre demandato a detta Commissione la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 115
L'art.115 disciplina la tassazione per trasparenza delle società partecipate e, al comma 7, prevede che nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono in capo alla partecipata; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione anche alle s.r.l. che optano per la trasparenza ai sensi dell'art.116.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 116
L'art.116 disciplina l'opzione per la trasparenza delle società a ristretta base (s.r.l. di dimensioni e composizione determinate). La Corte ha interpretato il comma 2 di tale articolo in senso non estensivo: le richiamate precisazioni sul trattamento delle perdite non comportano l'esclusione dell'applicazione, in generale, delle altre disposizioni dell'art.115, compreso il comma 7 sugli acconti.
Decreto ministeriale 23 aprile 2004, art. 14 (ultimo comma)
Il decreto attuativo prevede che, in quanto compatibili, si applicano alle società a ristretta base le disposizioni riferibili alla disciplina della trasparenza prevista dall'art.115; la Corte ha richiamato questa disposizione per sostenere la piena applicabilità delle regole sugli acconti.
Circolare Agenzia delle entrate n.49 del 22/11/2004 (p.2.15)
La circolare chiarisce che nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto restano in capo alla partecipata e che l'acconto versato dalla partecipata è scomputabile dai soci; la Corte ha ritenuto tale interpretazione coerente con la normativa e significativa ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando una s.r.l. a ristretta base esercita l'opzione per la trasparenza ai sensi dell'art.116, si applicano, in quanto non espressamente escluse, le disposizioni dell'art.115: dunque il comma 7 dell'art.115 impone alla partecipata l'obbligo di versare gli acconti nel primo periodo di efficacia dell'opzione.
- Il comma 2 dell'art.116, che reca precisazioni in materia di perdite, non va interpretato come esclusione automatica di tutte le altre previsioni dell'art.115 non richiamate espressamente; le esclusioni sono solo quelle deliberate dal legislatore.
- Eventuali versamenti di acconti effettuati dai soci non liberano la società dall'obbligo di versare gli acconti nel primo anno di efficacia dell'opzione; tali versamenti dei soci restano, invece, rilevanti come credito (scomputo) nei confronti dell'imposta dovuta dai soci medesimi.
- Dal secondo periodo di efficacia dell'opzione in poi, l'obbligo di versamento degli acconti ricade generalmente sui soci, che possono utilizzare il metodo storico o previsionale e tenere conto, nel caso del metodo previsionale, degli effetti dell'opzione sulla determinazione dell'imposta.
- Le circolari e i decreti attuativi possono fornire utili elementi interpretativi sulla corretta applicazione del regime di trasparenza e sono rilevanti per chiarire modalità operative (calcolo degli acconti, natura scomputabile dei versamenti), purché coerenti con la normativa vigente.
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