Cassazione Penale, Ordinanza n. 04868/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la sospensione feriale dei termini non potesse incidere, poiché il termine era già interamente decorso il 26 luglio 2024. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, sezione distaccata di Taranto, pronunciata quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la sua istanza di revoca di una precedente sentenza definitiva, sul presupposto che non vi fosse identità del fatto con altro già giudicato. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta l'erroneità della decisione. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, perché ha rilevato d'ufficio l'intempestività dell'impugnazione: il provvedimento era stato notificato il 10 luglio 2024 a imputato e difensore; il termine di quindici giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., applicabile anche al procedimento di esecuzione per rinvio dell'art. 666, comma 6, c.p.p., era quindi scaduto il 26 luglio 2024, prima della sospensione feriale. L'impugnazione è stata invece proposta solo il 16 settembre 2024. Da ciò la declaratoria di inammissibilità per decadenza dal termine di impugnazione.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notificazione del provvedimento, applicato nel caso di specie al ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
È richiamato per estendere al procedimento di esecuzione le regole sul termine di impugnazione previste dall'art. 585 c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre i termini stabiliti dalla legge.
Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, comportando la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è soggetto al termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
- Se il termine di impugnazione decorre integralmente prima dell'inizio della sospensione feriale, la sospensione non ne riapre o proroga la scadenza.
- L'impugnazione proposta oltre il termine legale è inammissibile per decadenza, senza esame nel merito dei motivi dedotti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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