Cassazione Penale, Sentenza n. 11847/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione/revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta ai fini dell'estradizione verso gli USA. Denunciava, tramite difensore, (i) vizio di competenza e procedura: la decisione sarebbe stata adottata da un magistrato monocratico delegato e non dalla corte di appello in composizione collegiale, con violazione dell'art. 718 c.p.p. (rito non "partecipato"); (ii) vizi di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che l'art. 718 c.p.p. richiede che le istanze di revoca o sostituzione delle misure coercitive in materia di estradizione siano decise dalla corte di appello in composizione collegiale e con la procedura "partecipata" ex art. 127 c.p.p.; la decisione adottata dal magistrato monocratico delegato è affetta da nullità in radice per difetto di competenza funzionale. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Firenze perché deliberi nuovamente sull'istanza osservando l'art. 718 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina la decisione sulla revoca o sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali; richiede decisione dalla corte di appello previa fissazione di apposita udienza
La Corte ha interpretato la norma come richiedente la deliberazione in composizione collegiale e mediante la procedura "partecipata" ex art. 127 c.p.p.; non è ammessa la decisione da parte di un giudice monocratico delegato
prevede la procedura partecipata per l'assunzione di misure coercitive e convalide
La Corte ha richiamato la procedura "partecipata" come obbligatoria anche per le istanze di revoca/sostituzione in materia estradizionale, implicando udienza e composizione collegiale
art. 716 cod. proc. pen. (comma 3)
regola la convalida dell'arresto e prevede espressamente la competenza del presidente o suo delegato in talune ipotesi
Richiamato per differenziare i casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la competenza monocratica (art. 716, comma 3) da quello in cui la norma richiama la corte d'appello (art. 718), confermando che la decisione sull'istanza di revoca/sostituzione non rientra nelle ipotesi di competenza monocratica
disciplinante l'audizione dell'estradando
Richiamato per distinguere le peculiari ipotesi in cui è ammessa una più agile attivazione del giudice monocratico (convalida o audizione) rispetto alla più ampia deliberazione ex art. 718
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione
La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione, poiché l'art. 719 non consente il sindacato in cassazione sui vizi di motivazione in tale materia
art. 178 cod. proc. pen. (lett. a) e b))
prevede le ipotesi di nullità rilevanti
La Corte ha dichiarato la nullità in radice del provvedimento e del procedimento sulla base delle cause di nullità previste, richiamando gli artt. indicati
art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
riferimento alle conseguenze della mancata osservanza della procedura prevista
Usato per fondare la nullità del provvedimento adottato al di fuori della procedura partecipata
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
disciplinazione della trattazione scritta del procedimento durante il periodo emergenziale
Citato esclusivamente per motivi procedurali relativi alla trattazione scritta del ricorso e al deposito delle conclusioni del Procuratore generale
Massime di principio
- Le istanze di revoca o sostituzione di misure coercitive in procedimenti di estradizione devono essere decise dalla corte di appello in composizione collegiale e con la procedura "partecipata" ex art. 127 c.p.p.; decisioni adottate da un magistrato monocratico delegato sono nulle per difetto di competenza funzionale
- In materia di misure cautelari strumentali all'estradizione, il sindacato in Cassazione è limitato: non è ammesso sindacare i vizi di motivazione ai sensi dell'art. 719 c.p.p., salvo i casi espressamente previsti dalla norma
- Se si rileva che il provvedimento è stato adottato da un organo non competente (es. magistrato delegato invece del collegio), il rimedio efficace è il ricorso per Cassazione per vizio di competenza/violazione di legge, che può determinare l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti alla corte competente
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti cautelari in materia di estradizione è importante valorizzare questioni di diritto (competenza, rispetto delle forme procedurali) più che deduzioni esclusivamente motivaionali, che possono risultare inammissibili in Cassazione
- In caso di nullità per difetto di procedura "partecipata", la corte rimette gli atti alla corte d'appello perché decida nuovamente conformemente alle prescrizioni di legge
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