Cassazione Penale, Sentenza n. 10240/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, denunciando violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione e omessa valutazione delle relazioni dell'U.E.P.E. (6 marzo e 2 settembre 2025), favorevoli all'ammissione, e delle informazioni della Questura del 20 agosto 2024. Sosteneva che il Tribunale avesse trascurato il giudizio positivo sulle sue condizioni personali, lavorative e di revisione critica, concentrandosi invece sui precedenti penali e sui carichi pendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse effettivamente considerato le informazioni della Questura e la prima relazione dell'U.E.P.E., mentre la successiva relazione dell'U.E.P.E. confermava il quadro socio-familiare e il percorso di revisione. Tuttavia il Tribunale ha valutato come ostativa la pericolosità di reiterazione criminale, dedotta dalle numerose denunce e pendenze per violazioni finanziarie commesse fino a epoca recente, e ha valorizzato negativamente l'omesso risarcimento del danno nonostante l'attività imprenditoriale fiorente. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice non è vincolato alle conclusioni dell'U.E.P.E. ma deve valutare le informazioni alla luce delle esigenze rieducative e del profilo di pericolosità, e ha ritenuto congrua la scelta, in un'ottica di gradualità, di escludere l'affidamento in prova pur ammettendo la detenzione domiciliare come misura più contenitiva e controllabile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di gravame (violazione di legge) per il motivo di ricorso presentato; utilizzata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta mancanza di motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione fosse congrua e coerente ai sensi della norma
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, comma 2
Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato (reato di natura finanziaria/fiscale) e rispetto al quale è stata applicata la pena di un anno
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu)
Giurisprudenza richiamata per il principio per cui il giudice non è vincolato ai giudizi di idoneità espressi dagli organi di osservazione (U.E.P.E.), ma deve valutare le informazioni nell'ambito di un giudizio complessivo sulla rilevanza ai fini rieducativi e di pericolosità
Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017 (Miele)
Precedente che indica l'ingiustificata indisponibilità del condannato a condotte riparatorie (omesso risarcimento del danno) come elemento negativo valutabile ai fini del diniego delle misure alternative
Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007 (Arnesano)
Giurisprudenza citata a supporto della possibilità di valutare elementi negativi della personalità e del comportamento del condannato nella decisione sulle misure alternative
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001 (Iegiani)
Precedente richiamato nei medesimi termini per confermare che elementi negativi della condotta e della personalità possono giustificare il diniego dell'affidamento in prova
Massime di principio
- Il giudice delle misure alternative non è vincolato alle conclusioni di idoneità dell'U.E.P.E.; tali relazioni forniscono informazioni che devono essere valutate insieme ad altri elementi rilevanti
- Pregressi reati analoghi, denunce e pendenze recenti costituiscono elementi di pericolosità che possono ostare all'ammissione a misure alternative più favorevoli
- L'omesso risarcimento del danno, specie se il condannato dispone di mezzi economici, è un fattore valutabile negativamente ai fini della concessione di benefici penitenziari
- Il principio di gradualità tra misure (affidamento in prova, detenzione domiciliare, carcere) impone una valutazione comparata della minore o maggiore idoneità della misura a prevenire la commissione di nuovi reati
- La motivazione del provvedimento deve essere congrua e coerente: il giudice deve esplicitare le ragioni per cui ritiene prevalenti gli elementi ostativi rispetto alle valutazioni favorevoli
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