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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44418/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione (sorveglianza speciale di P.S. con obblighi) nei confronti di Gianni Santangelo e la confisca di beni intestati a lui, al fratello Biagio e alla moglie Consuelo Furnari. Gianni deduceva, tra l'altro, carenza del requisito dell'attualità della pericolosità (rilevando un precedente annullamento del 2015), e censurava la valutazione probatoria fondata su dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni; contestava inoltre la qualificazione come fittizia dell'intestazione dei beni a favore del fratello e la sproporzione tra valore dei beni/lavori e risorse dei familiari, nonché l'uso di stime (es. Istat) ritenute non rappresentative. Furnari riproponeva censure analoghe, aggiungendo che al momento degli acquisti non era formalmente coniugata con il proposto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati e, per alcune censure, non sindacabili in cassazione nei procedimenti di prevenzione. Sul punto della motivazione è richiamato il limite di ammissibilità del vizio di motivazione in sede di cassazione per misure di prevenzione (ammessa solo la motivazione inesistente o meramente apparente). Quanto all'attualità della pericolosità, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito: emergeva la lunga militanza di Santangelo nel clan, il ruolo di rilievo (traffico di cocaina dal 2013 e reggenza dal 2015) e la concreta possibilità che continuasse a operare nell'organizzazione. Le censuresulla fittizia intestazione sono state respinte: la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a negare la fiduciaria attribuzione al terzo senza far valere un interesse proprio (es. l'allegazione di acquisto lecito). Le contestazioni di Furnari (redditi, data del matrimonio, uso delle tabelle Istat, parsimonia familiare) sono state ritenute generiche e insufficienti a contrastare la ricostruzione dei giudici di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 4; art. 6; art. 7, comma 1; art. 10, commi 2 e 3; art. 20; art. 24; art. 27, comma 2

    Disciplina le misure di prevenzione e i relativi presupposti (incluso il requisito di attualità della pericolosità). La Corte ricorda che in sede di cassazione contro provvedimenti di prevenzione sono ammissibili solo i vizi di legge (art. 10 comma 3 e art. 27 comma 2) e che la motivazione è sindacabile solo se inesistente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 173 disp. att.; art. 606, comma 1, lett. e; art. 616

    Art. 125/173 disp. att. richiamati per limiti procedurali e di impugnazione; art. 606 lett. e) delimita i vizi di motivazione non sindacabili in cassazione; art. 616 autorizza la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale cui si è conformata la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero al giudice della cassazione.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la cassazione è limitata: può censurare solo violazioni di legge e motivazione del tutto inesistente o meramente apparente; non è ammissibile il sindacato esteso sulla motivazione se questa è complessivamente congrua.
  • Il requisito dell'attualità della pericolosità può essere rivalutato anche se un precedente provvedimento analogo era stato annullato (ne bis in idem opera rebus sic stantibus): nuovi elementi fattuali successivi possono giustificare una nuova applicazione della misura.
  • Quando la contestazione riguarda beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il ricorrente deve allegare un interesse proprio (ad es. di averli acquistati lecitamente); limitarsi a negare il rapporto fiduciario è in genere insufficiente in cassazione.
  • Le valutazioni probabilistiche tratte da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, se ben ancorate a un quadro fattuale complessivo (militanza, ruolo, attività), possono legittimare la conclusione sull'attualità della pericolosità.
  • Contestazioni relative alla capacità reddituale di terzi e alla congruità delle spese (ristrutturazioni, acquisti) richiedono elementi concreti e documentali: deduzioni generiche o basate su stime non specifiche sono deboli in sede di cassazione.
  • Dati anagrafici o civilistici (es. data del matrimonio) sono irrilevanti rispetto alla prova del rapporto di fatto o fiduciario che giustifica misure di prevenzione; è il quadro fattuale complessivo che rileva.

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