Cassazione Penale, Ordinanza n. 05132/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, deducendo un unico motivo con cui contestava l'accertamento del reato e la valutazione di inattendibilità della versione difensiva, secondo la quale egli non avrebbe risposto al citofono pur trovandosi in abitazione. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo generico e, comunque, diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di cassazione quando la sentenza impugnata abbia già congruamente motivato sulle circostanze decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua sia sull'accertamento del reato sia sull'esclusione della veridicità della ricostruzione difensiva, e che le censure fossero meramente fattuali e non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in ragione delle questioni dedotte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con i passaggi argomentativi decisivi.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura dei fatti o delle prove sono inammissibili in cassazione quando la decisione di merito abbia già fornito una motivazione congrua e logica sul punto.
- La deduzione di una versione difensiva alternativa, se non supportata da specifiche censure di legittimità sulla motivazione, non consente una nuova valutazione autonoma del fatto in sede di cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Come è indicizzato
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