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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29117/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo la somma equa in considerazione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno del 18/11/2024 lamentando, con un motivo unico, la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, in particolare la scelta di applicare una pena superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva spiegato in modo congruo le ragioni dell'aumento rispetto al minimo, valorizzando l'intensità del dolo e la capacità a delinquere desunta da precedenti penali specifici, indicati come quattro precedenti per evasione. Non essendovi un effettivo confronto con tale motivazione e trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente e logicamente argomentate, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una critica generica della motivazione sulla pena, senza un reale confronto con le argomentazioni del giudice di merito.
  • La determinazione di una pena superiore al minimo edittale è legittimamente motivata quando il giudice valorizzi elementi concreti quali l'intensità del dolo e la capacità a delinquere desunta da precedenti penali specifici.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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