Cassazione Penale, Sentenza n. 1156/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale: Rosa Angela ha contestato di essere stata una mera "testa di legno" priva di poteri di iniziativa e pertanto non responsabile della mancata tenuta/consegna delle scritture contabili; ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 110 c.p., 223 e 216, comma 2, n.2 L.fall.). Giovanni ha articolato quattro motivi: insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.fall; errata attribuzione del ruolo di amministratore di fatto nonostante la formale carica fosse della sorella; mancata considerazione della relazione del curatore (art. 33 L.f.) che non aveva riscontrato comportamenti penalmente rilevanti e che aveva comunque contribuito alla ricostruzione patrimoniale; omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che: a) la ricorrente Rosa Angela non era mera figura formale ma partecipava alle delibere e alla gestione, quindi poteva essere ritenuta corresponsabile; b) la tenuta "a macchia di leopardo" delle scritture contabili e le gravi incongruenze riscontrate erano compatibili con il reato di bancarotta fraudolenta documentale e giustificavano il riconoscimento del dolo (anche in ragione dei tentativi di concordato con dati ritenuti inattendibili); c) la possibilità che il curatore abbia poi ricostruito i conti non esclude la sussistenza del reato documentale; d) non era necessaria la riqualificazione ex art. 217 L.fall; e) la valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è insindacabile se motivata. Conseguentemente sono stati respinti i ricorsi e confermate le condanne e le pene stabilite in appello.
Norme richiamate
Applicato per valutare il concorso di persone nel reato e attribuire responsabilità a chi ha collaborato nella gestione e nelle decisioni societarie, anche se con funzioni formali distinte.
Riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi della norma sulla base delle irregolarità contabili rilevate.
Legge fallimentare, art.216, comma 2, n.2
Norma che concerne l'occultamento/sottrazione/distruzione di scritture contabili; la Corte ha distinto tra omessa consegna (che richiede l'esistenza di libri sottratti) e tenuta irregolare delle scritture che, se idonea a impedire la ricostruzione, integra la bancarotta documentale.
Legge fallimentare, art.217, comma 2
Norma sulla bancarotta semplice documentale; la Corte ha ritenuto che i fatti non fossero riconducibili a semplice negligenza ma alla fattispecie più grave della bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la riqualificazione in semplice bancarotta.
Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la loro valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua.
Relazione del curatore fallimentare: utile elemento di valutazione, ma la Corte ha affermato che il giudice non è vincolato dalla mancata individuazione di responsabilità penale da parte del curatore, soprattutto se emergono gravi incongruenze contabili.
D.L. n.137/2020 art.23, comma 8 e D.Lgs. 10/10/2022 n.150 art.94
Norme procedurali citate per spiegare che il ricorso è stato trattato senza comparizione personale delle parti, secondo la disciplina applicabile alle impugnazioni in quel periodo.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità se emerge una partecipazione sostanziale alla gestione societaria: la responsabilità può derivare anche da atti e comportamenti che dimostrino influenza effettiva.
- La tenuta "a macchia di leopardo" o la frammentarietà e inattendibilità delle scritture contabili possono integrare la bancarotta fraudolenta documentale quando rendono di fatto impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
- La capacità del curatore di ricostruire successivamente la contabilità non esclude automaticamente l'integrazione del reato documentale: è rilevante lo stato e la qualità delle scritture al momento del fallimento.
- L'elemento soggettivo (dolo generico) nella bancarotta documentale può essere inferito da indici circostanziali (es. reiterati tentativi di concordato con dati inattendibili, gravi incongruenze contabili, metodologie gestionali opache).
- La riqualificazione dell'ipotesi da fraudolenta a semplice richiede una motivazione puntuale e un accertamento specifico sull'elemento psicologico e sulle ragioni delle irregolarità contabili; non è automatica e deve risultare da valutazioni probatorie.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo nei limiti di correttezza formale della motivazione.
- Le relazioni del curatore (art.33 L.f.) sono elementi probatori importanti ma non vincolano il giudice penale, che deve valutare autonomamente la consistenza complessiva delle prove.
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