Cassazione Penale, Sentenza n. 27142/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato condannato perché sorpreso alla guida di un'autovettura senza patente, in quanto revocata. La Corte di appello, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha acquisito il decreto prefettizio di revoca della patente e ha ritenuto che la revoca fosse stata disposta proprio in conseguenza della misura di prevenzione e della connessa pericolosità sociale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe accertato in concreto che la revoca della patente fosse stata disposta per la sua pericolosità e che non avrebbe considerato il tempo trascorso dalla revoca, avvenuta nel 2012, ritenendo quindi non rispettato il mandato della sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, è decisivo verificare se la revoca della patente sia stata disposta per effetto della misura di prevenzione personale, oppure per ragioni diverse e anteriori, come pregresse violazioni del codice della strada. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva acquisito e valutato il decreto prefettizio, dal quale risultava che la revoca era collegata alla misura di prevenzione e al venir meno dei requisiti per il possesso della patente ex art. 120 cod. strada. Pertanto il giudice del rinvio si era attenuto al mandato rescindente, senza dover rivalutare l'attualità della pericolosità. Il ricorso è stato rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
È norma incriminatrice che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, punisce la guida di un veicolo da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale solo quando la revoca o sospensione della patente sia conseguenza della misura di prevenzione e non di precedenti violazioni del codice della strada.
È richiamato come parametro dei requisiti per il conseguimento e il mantenimento della patente, venuti meno nel caso esaminato secondo il decreto prefettizio.
sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2024
"nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada"
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 per difetto di offensività nei casi in cui la revoca o sospensione della patente dipenda da precedenti infrazioni stradali e non dalla misura di prevenzione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, il reato di guida da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale sussiste solo se la revoca o sospensione della patente è causalmente collegata alla misura di prevenzione e alla pericolosità sociale che essa esprime.
- Quando il giudice di legittimità annulla con rinvio indicando di verificare la ragione della revoca della patente, il giudice del rinvio adempie al mandato se accerta documentalmente la causa del provvedimento e non deve estendere la verifica alla persistenza attuale della pericolosità, se tale accertamento non è richiesto dalla sentenza rescindente.
- La motivazione del provvedimento prefettizio, se specificamente collega la revoca della patente alla misura di prevenzione e al venir meno dei requisiti di legge per il possesso del titolo abilitativo, è sufficiente a integrare il presupposto normativo del reato.
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