Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21649/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Venezia aveva nel frattempo revocato la misura coercitiva e disposto la remissione in libertà del ricorrente a causa della mancata tempestiva presentazione della domanda di estradizione da parte delle autorità brasiliane. Per tale motivo non è stato esaminato nel merito il motivo di impugnazione; non sono state addebitate spese.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva convalidato il suo arresto a fini estradizionali disposto in esecuzione di mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria brasiliana. Contestava la legittimità dell'arresto sotto vari profili, la presunta nullità dell'ordinanza e la violazione dell'art. 13, ultimo comma, del codice penale per mancata motivazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di estradizione.

Norme richiamate

  • art. 13, ultimo comma, codice penale

    La norma è richiamata nella censura del ricorrente per carenza di motivazione sull'esistenza dei presupposti per l'estradizione; dall'ordinanza emerge che la mancata motivazione/assenza della richiesta tempestiva dello Stato richiedente ha comportato la cessazione della misura coercitiva e quindi l'inefficacia dell'impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse

Massime di principio

  • Se, durante il processo di impugnazione, viene meno la misura oggetto del ricorso per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (ad es. revoca dell'arresto e rimessione in libertà), il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse senza entrare nel merito.
  • La sopravvenuta cessazione dell'effetto della decisione impugnata non implica responsabilità del ricorrente e quindi l'inammissibilità per mancanza di interesse non comporta addebito di spese.
  • Nelle vicende di estradizione, la tempestività e completezza dell'istanza da parte dello Stato richiedente è determinante: la mancata presentazione della domanda nei termini utili può comportare la revoca delle misure coercitive.
  • Le censure relative alla mancanza di motivazione ex art. 13 cod. pen. vanno valutate solo se permane un interesse concreto e attuale all'impugnazione; in sua assenza restano prive di efficacia ai fini processuali.
  • In presenza di cessazione sopravvenuta dell'interesse, chi ritiene pregiudicati i propri diritti sostanziali può valutare rimedi alternativi o la riproposizione dell'azione qualora la situazione cambi nuovamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.