Cassazione Penale, Ordinanza n. 30871/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
L'interessato aveva presentato al giudice dell'esecuzione un'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p., dichiarata inammissibile perché meramente ripetitiva di una precedente istanza già rigettata con provvedimento dell'8 settembre 2023, divenuto irrevocabile il 12 gennaio 2024. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva che, non essendogli stati tradotti gli atti processuali nella sua lingua madre, vi sarebbe stato un irrimediabile pregiudizio del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché dal provvedimento impugnato risultava che il ricorrente aveva dimostrato all'udienza camerale del 14 febbraio 2025 di conoscere e padroneggiare la lingua italiana; inoltre, nel precedente procedimento esecutivo non aveva dedotto alcuna ignoranza della lingua italiana. La Corte ha anche richiamato la statuizione della Corte territoriale secondo cui il precedente procedimento si era svolto senza le irregolarità lamentate nella nuova istanza.
Norme richiamate
istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
la disciplina richiamata è quella del procedimento di esecuzione oggetto dell'istanza, che nel caso concreto era stata già esaminata e rigettata con precedente provvedimento irrevocabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga censure già superate da un precedente provvedimento irrevocabile, se la nuova istanza si limiti a reiterare questioni già definite senza apportare elementi nuovi e rilevanti.
- La doglianza relativa alla mancata traduzione degli atti processuali è manifestamente infondata quando dagli atti emerga che l'interessato comprende e padroneggia la lingua italiana e non abbia tempestivamente dedotto, nel procedimento precedente, l'ignoranza della lingua.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la Corte può valorizzare la mancata confutazione delle argomentazioni svolte dal giudice a quo, soprattutto quando queste escludano in modo puntuale le irregolarità dedotte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, permane la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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