Cassazione Penale, Ordinanza n. 14864/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 9 maggio 2024. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché formulata in modo generico e sostanzialmente sovrapponendosi alle difese di merito già respinte. Inoltre, i motivi tendevano a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite nel giudizio di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti della prova.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la carenza di specificità, valutata anche in senso estrinseco rispetto alla motivazione impugnata, comporta inammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se non nei limiti del travisamento decisivo della prova.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in astratto, ma anche in relazione concreta alla motivazione della decisione impugnata, con effettiva critica argomentata delle ragioni poste a base della sentenza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le difese svolte in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti, salvo il caso di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La mera contestazione della motivazione di merito, se non accompagnata da puntuale indicazione degli errori logici o giuridici e dei relativi passaggi decisivi, non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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