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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12043/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudizio trae origine da una sentenza emessa all'udienza del 2 luglio 2024 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il giudice ha applicato all'imputato, ritenuto colpevole del reato ascritto in concorso con altri, la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 3.600 di multa. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, quindi lamentando l'adeguatezza della pena concordata/applicata nel patteggiamento. La Corte non entra nel merito della censura, ritenendola inammissibile per carenza di interesse, poiché non è ammissibile il ricorso con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p.; conseguentemente dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla dosimetria della pena, proposta avverso una sentenza di patteggiamento, fosse priva di interesse e quindi non scrutinabile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale in tema di sanzione conseguente all'inammissibilità non colpevole, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è stata resa con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile quando difetta l'interesse a impugnare; tale difetto è ravvisato nella censura sulla dosimetria della pena nel patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue solo quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la censura di legittimità che investe la sola dosimetria della pena è inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena è oggetto di accordo tra le parti e di applicazione giudiziale entro i limiti dell'accordo stesso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, salvo l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione può limitarsi a rilevare l'inammissibilità del motivo senza esaminare nel merito eventuali profili di motivazione quando la doglianza non è giuridicamente scrutinabile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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