Cassazione Civile, Ordinanza n. 40285/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello contro la decisione del Tribunale. Secondo il ricorrente, la notifica della sentenza di primo grado non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, perché era stata eseguita presso il domiciliatario indicato in giudizio e nella relata risultava indirizzata alla parte personalmente, senza espressa menzione del procuratore costituito quale destinatario della notifica, né presso il quale la notifica fosse stata eseguita. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando la notifica della sentenza è finalizzata a far decorrere il termine breve di impugnazione, essa deve essere inequivocamente diretta a tale scopo e percepibile come tale dal destinatario; pertanto, va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Poiché nel caso concreto la sentenza di primo grado era stata notificata al mero domiciliatario e non al procuratore costituito, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto decorrente il termine breve. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata, ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione
norma evocata dal ricorrente sulla correttezza del luogo e del destinatario della notificazione al difensore/procuratore
norma evocata dal ricorrente sulla notificazione della sentenza di primo grado
norma evocata dal ricorrente sul termine breve per impugnare
norma evocata dal ricorrente sulla decorrenza dei termini di impugnazione
norma evocata dal ricorrente sul termine lungo di impugnazione
Massime di principio
- La notifica della sentenza, quando è destinata a far decorrere il termine breve per impugnare, deve essere univocamente finalizzata a tale scopo e risultare percepibile come tale dal destinatario.
- Per la decorrenza del termine breve, la notificazione deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte oppure della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
- La notifica della sentenza alla sola parte, senza espressa indicazione del procuratore quale destinatario o del luogo in cui la notifica è eseguita presso di lui, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
- Se il giudice d’appello ritiene tempestivamente decorso il termine breve sulla base di una notifica non conforme a tali requisiti, la decisione è censurabile in cassazione per violazione della disciplina sulle notificazioni e sui termini di impugnazione.
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