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Sentenza

Sentenza n. 1699/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21 giugno 2021, con cui il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa -OMISSIS- relativa al periodo 18 marzo 2019 -17 marzo 2020.

Giustizia amministrativa202300456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro la nuova scheda valutativa relativa al periodo 18 marzo 2019-17 marzo 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare ha impugnato il decreto del 21 giugno 2021 che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa ricompilata dopo l’annullamento della precedente scheda per difetto di adeguata motivazione della discordanza tra compilatore e revisore. Con il primo motivo ha dedotto violazione della circolare ministeriale del 20 agosto 2012, contraddittorietà, illogicità e violazione dell’art. 97 Cost., lamentando che la nuova valutazione avesse modificato in peius giudizi non interessati dai rilievi che avevano determinato l’annullamento e fosse stata nuovamente redatta da soggetti già coinvolti nella precedente valutazione; ha sostenuto, in particolare, che il superiore che aveva già espresso giudizi dovesse astenersi, anche in ragione delle criticità nei rapporti personali con il valutato. Con il secondo motivo ha denunciato ingiustizia manifesta e carenza di motivazione, sostenendo che la valutazione non fosse globale e non giustificasse adeguatamente la discordanza tra i giudizi del compilatore e del revisore. Con il terzo motivo ha contestato che il decreto di rigetto avesse esaminato una doglianza mai proposta, relativa all’astensione per la problematica interpersonale, mentre il ricorso gerarchico aveva censurato la rivalutazione di aspetti non interessati dall’annullamento, in particolare della qualità della motivazione al lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo nella parte relativa alla violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e ha assorbito gli ulteriori motivi. Ha ritenuto che i soggetti che avevano già espresso giudizi nella scheda annullata dovessero astenersi dalla nuova valutazione del medesimo periodo, soprattutto in presenza di elementi indicativi di criticità nel rapporto tra valutatore e valutato. L’obbligo di astensione discende dal principio generale di imparzialità e non è limitato alle ipotesi elencate dall’art. 690 del d.P.R. 90/2010: l’art. 689, comma 2, impone al superiore di astenersi quando manchino condizioni idonee a consentire un giudizio obiettivo. Il giudice ha precisato che poteva individuare le norme applicabili in forza del principio iura novit curia, poiché la violazione dell’art. 97 Cost. era stata espressamente dedotta e non vi era ultrapetizione. Ha quindi annullato il decreto impugnato, imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi sulla valutazione del servizio per il periodo 18 marzo 2019-17 marzo 2020 nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il Collegio ritiene (conformemente all’orientamento espresso da T.A.R. Veneto, sez. I, 28 agosto 2019, n. 950 e T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 12 maggio 2014, n. 502) che in applicazione del principio di imparzialità - espressamente evocato dal ricorrente nella rubrica del motivo in esame - così come fondato sull’art. 97 Cost., disposizione richiamata anche nel corpo del motivo, nel caso in esame sussisteva l’obbligo di astensione di coloro i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa annullata ad esito del primo ricorso gerarchico, tanto più che i rapporti tra il valutatore (‘-OMISSIS-’) e il valutato verosimilmente non si ponevano su un piano di neutralità ma presentavano delle criticità, come risulta dalla narrativa del ricorso.

    Il principio costituzionale di imparzialità comporta l’obbligo di astensione dei valutatori che abbiano già espresso giudizi nella scheda valutativa annullata e che siano chiamati a rivalutare il medesimo periodo, in particolare quando sussistano elementi che mettano in dubbio la loro neutralità.

  • art. 52, comma 3, Cost.

    Il principio di imparzialità ex art. 97 Cost., di cui l’obbligo di astensione rappresenta un corollario di portata generale, conforma anche l’ordinamento delle forze armate che, infatti, “si informa alla spirito democratico della Repubblica”, ai sensi dell’art. 52, comma 3, Cost., di cui il principio di imparzialità insieme a quello del buon andamento sono espressione, operando, nello specifico, alla stregua di criteri regolatori della organizzazione degli uffici pubblici come pure del rapporto di servizio con i pubblici dipendenti che vi operano, compresi i militari (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 28 agosto 2019, n. 950).

    Il principio di imparzialità si applica anche all’organizzazione e al rapporto di servizio delle Forze armate, in coerenza con il loro ordinamento informato allo spirito democratico della Repubblica.

  • art. 690 d.P.R. 90/2010

    Condiviso orientamento giurisprudenziale ha infatti evidenziato che il principio di imparzialità riveste portata generale anche nell’organizzazione militare sicché le ipotesi di esclusione della competenza in ordine alla compilazione/revisione dei documenti caratteristici contemplate dall’art. 690 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l’attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 28 agosto 2019, n. 950 che richiama T.A.R. Molise, sez. I, 26 febbraio 2016, n. 100).

    Le ipotesi di esclusione della competenza previste dall’art. 690 non sono tassative: il dovere di astensione può derivare direttamente dal principio di imparzialità anche in circostanze ulteriori.

  • art. 689, comma 2, d.P.R. 90/2010

    A conferma del carattere non tassativo delle ipotesi di cui al richiamato 690 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è possibile apprezzare il disposto di cui al precedente art. 689 che, al comma 2, prevede che “L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico”; ne consegue che, nel caso in cui non sussistano condizioni atte a garantire l’obiettività del valutatore, quest’ultimo è tenuto ad astenersi dal giudizio, altrimenti questo risulterà illegittimo, senza che la carenza di obiettività debba necessariamente desumersi dalle ipotesi tassativamente indicate, potendo invece essa derivare anche da circostanze ulteriori che depongano nel senso della sua carenza.

    Il superiore può intervenire nella valutazione solo se sussistono le condizioni per formulare un giudizio obiettivo; in loro mancanza deve astenersi, anche quando la carenza di obiettività dipenda da circostanze non specificamente elencate dall’art. 690.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    L’obbligo di “astensione” si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile (che prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere), ed è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni, come nel caso in esame (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 19 marzo 2020 n. 3477; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 agosto 2019, n. 950; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 12 maggio 2014, n. 502).

    Il principio di astensione del giudice che abbia già conosciuto della stessa questione esprime una regola generale applicabile anche all’attività amministrativa che comporta giudizi e valutazioni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

    La disposizione è menzionata in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria, ma la sentenza non ne ricava una specifica interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nella rinnovazione di una valutazione caratteristica militare annullata, i soggetti che avevano già formulato giudizi nella scheda annullata devono astenersi dalla nuova valutazione del medesimo periodo quando la loro partecipazione possa compromettere l’apparenza o l’effettività dell’imparzialità, in particolare in presenza di criticità nel rapporto con il valutato.
  • Le ipotesi di esclusione dalla compilazione o revisione dei documenti caratteristici militari previste dall’art. 690 del d.P.R. 90/2010 non sono tassative: il dovere di astensione può derivare direttamente dal principio di imparzialità in presenza di circostanze ulteriori idonee a compromettere l’obiettività del giudizio.
  • Ai sensi dell’art. 689, comma 2, del d.P.R. 90/2010, il superiore deve astenersi dalla valutazione quando manchino le condizioni che consentono un giudizio obiettivo; la carenza di obiettività può risultare anche da circostanze diverse da quelle contemplate dall’art. 690.
  • Il giudice può individuare e applicare la norma pertinente anche se non espressamente invocata dalla parte, purché la causa petendi sia stata dedotta e la decisione resti entro i limiti del petitum, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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