Sentenza del 01/08/2022 n. 3505 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata costituzione in primo grado - Documentazione prodotta dall'Ufficio in appello - Legittimità - Cartella validiamente notificata - Autonoma impugnabilità dell'estratto del ruolo- Interesse ad agire - Non sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente deduceva la sopravvenuta prescrizione del tributo in relazione alla cartella esattoriale; tuttavia nel giudizio di primo grado non si era costituito. In appello l'Ufficio ha prodotto la documentazione attestante la validità della notifica della cartella e l'estratto del ruolo, sostenendo la legittimità della produzione documentale e l'assenza di titolo per far valere direttamente la prescrizione tramite l'estratto quando la cartella sia validamente notificata.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima, in appello, la produzione documentale dell'Ufficio anche se la parte non si era costituita in primo grado. Avendo la cartella risultata validamente notificata, è stata esclusa l'autonoma impugnabilità dell'estratto del ruolo al fine di far valere direttamente la sopravvenuta prescrizione del tributo; di conseguenza è stato escluso l'interesse ad agire del contribuente in questa via. Decisione conforme ai precedenti di Cassazione indicati.
Norme richiamate
L'art. 21 disciplina la produzione documentale e la possibilità per l'Amministrazione di produrre prova della notifica degli atti; il giudice ha ritenuto conforme a tale disciplina l'ammissione della documentazione in appello anche se la parte non si era costituita in primo grado.
Cass. n. 17120/2017
Precedente di legittimità che conferma la possibilità per l'Ufficio di produrre in appello la prova della notifica e precisa i limiti dell'autonoma impugnabilità dell'estratto del ruolo quando la cartella sia validamente notificata.
Cass. n. 22946/2016
Giurisprudenza conforme: l'estratto del ruolo può avere autonoma impugnabilità solo in presenza di vizi nella notificazione della cartella; se la cartella è valida, l'estratto non consente di far valere direttamente la prescrizione.
Cass. n. 20618/2016
Ulteriore conferma del principio secondo cui la documentazione dell'Ufficio in appello è ammissibile e l'estratto del ruolo non sostituisce la prova della notificazione quando questa risulti valida.
Massime di principio
- La produzione, in appello, di documenti da parte dell'Amministrazione che attestano la notifica dell'atto presupposto è ammissibile anche se la parte non si era costituita in primo grado.
- L'estratto del ruolo ha autonoma impugnabilità principalmente quando la cartella non è stata validamente notificata; se la cartella è stata validamente notificata, l'estratto non consente di far valere direttamente la prescrizione del tributo.
- Per far valere la sopravvenuta prescrizione il contribuente deve, quando la cartella è validamente notificata, utilizzare mezzi processuali adeguati (es. impugnazione della cartella, eccezioni procedurali fondate su elementi concreti) e non può limitarsi all'impugnazione dell'estratto del ruolo priva di interesse.
- La mancata costituzione in primo grado non impedisce all'Ufficio di integrare la prova in appello; il contribuente, pertanto, deve prevenire o contrastare tempestivamente la produzione documentale probatoria dell'Amministrazione.
- In presenza di contestazioni sulla validità della notifica, è fondamentale produrre elementi probatori specifici (testimonianze, ricevute, certificazioni) volti a dimostrare il vizio della notificazione per ottenere l'ammissione dell'estratto come mezzo di impugnazione.
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