Sentenza del 01/08/2022 n. 5671 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.57 - ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento notificato a mezzo pec - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittima la notificazione via PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC o all'indirizzo PEC dichiarato e regolarmente ricevuto, affermando che tale notifica si considera perfezionata ai sensi dell'art. 60 del DPR n.600/1973. In pratica l'avviso di accertamento è stato considerato validamente portato a conoscenza del destinatario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della validità della notificazione di un avviso di accertamento effettuata a mezzo PEC. Il dubbio riguardava se la notifica inviata all'indirizzo PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ovvero all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta e regolarmente ricevuto potesse considerarsi perfezionata ai sensi dell'art. 60 del DPR n.600/1973.
Norme richiamate
art. 60 DPR n.600/1973
La notificazione dell'atto è perfezionata se effettuata mediante PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC o all'indirizzo PEC dichiarato e regolarmente ricevuto; tale modalità soddisfa i requisiti di perfezionamento previsti dall'art. 60.
Massime di principio
- La notifica di atti tributari via PEC all'indirizzo presente nell'INI-PEC è equivalente a una notifica valida ai fini dell'art. 60 DPR 600/1973 e produce gli effetti giuridici della conoscenza dell'atto.
- Il contribuente deve verificare e mantenere aggiornato il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC e nelle dichiarazioni formali: la tempestiva ricezione alla casella risultante è elemento decisivo per la validità della notifica.
- Per contestare efficacemente una notifica PEC occorre provare l'assenza di ricezione effettiva o l'erroneità dell'indirizzo notificato (ad es. PEC non attiva o non riconducibile al destinatario); la mera affermazione di non aver letto l'email è insufficiente se la ricevuta di consegna è regolare.
- I termini per impugnare l'atto decorrono in base alla data di perfezionamento della notifica secondo le regole richiamate dall'art. 60; pertanto è fondamentale controllare le ricevute di avvenuta consegna o le evidenze tecniche della PEC.
- Le amministrazioni possono legittimamente utilizzare l'INI-PEC per le notifiche: l'esistenza di un indirizzo nell'Indice costituisce presunzione rilevante della sua idoneità alla ricezione delle notifiche.
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