Sentenza del 01/08/2022 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Savona
Imposta di Registro - agevolazioni per acquisto prima casa" - immobile in corso di costruzione - ultimazione oltre i tre anni dalla registrazione dell'acquisto (art.76 TUR) - disposizioni in tema di contrasto al Covid 19 - loro rilevanza anche in materia di edilizia in virtù dell'art.10 comma quattro, DL.16.07.2020 n.76 conv.in L.120/2020 - ricorrenza di causa di forza maggiore - spettanza agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di liquidazione che avevano revocato le agevolazioni "prima casa" e l'agevolazione sul mutuo perché l'immobile acquistato (in corso di costruzione) non risultava ultimato e accatastato entro i 3 anni dalla registrazione dell'atto. Il ricorrente ha contestato la pretesa per vizi di diritto e di procedura, nonché per ricorrenza di causa di forza maggiore dovuta alla pandemia e per la proroga edilizia comunale/legislativa.
La decisione
Il Tribunale Tributario ha accolto il ricorso: ha annullato gli avvisi di liquidazione relativi alla revoca delle agevolazioni e alle imposte/sanzioni collegate. Il giudice ha ritenuto che le agevolazioni possano spettare anche per immobili in corso di costruzione e che, pur esistendo il termine triennale per l'ultimazione, nel caso concreto il ritardo è giustificato da un duplice factum principis (normativo e amministrativo) determinato dall'emergenza COVID-19 e dalla conseguente proroga edilizia (art.10, comma 4, D.L. 16/7/2020 n.76 conv. L.120/2020 e provvedimento comunale di proroga al 20/8/2023). Ha inoltre rilevato la nullità degli atti per violazione del contraddittorio; la questione della sottoscrizione/delega è stata ritenuta infondata. Spese compensate. Sentenza: Savona, 6 giugno 2022.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Tariffa, Parte Prima, art.1 e nota II-bis)
aliquota del 2 per cento "se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)"
La nota II-bis disciplina i requisiti per l'agevolazione "prima casa"; la giurisprudenza e la prassi ammettono l'applicazione anche per immobili in corso di costruzione purché poi si dimostri il requisito dell'abitazione non di lusso entro il termine di controllo (tre anni)
Art. 76 del TUR (D.P.R. n.131/1986)
Riferito quale termine di decadenza per l'accertamento (conseguente al termine triennale entro cui deve dimostrarsi l'ultimazione dell'immobile ai fini del beneficio). Il termine triennale è normalmente il termine di controllo per la verifica dei requisiti.
D.L. 8 aprile 2020, n.23, art.24 (convertito)
"I termini previsti dalla nota II-bis ... sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022"
Prevede la sospensione di termini per agevolazioni prima casa durante la fase pandemica; l'Agenzia ha assunto che il termine triennale non rientrerebbe nella sospensione, ma la sentenza valuta il coordinamento con altre disposizioni edilizie e con il principio di causa di forza maggiore
D.L. 16 luglio 2020, n.76, art.10 comma 4 (conv. L.120/2020)
"proroga di tre anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dalla normativa urbanistica" per titoli formatisi fino al 31/12/2020
Consente, con semplice richiesta, la proroga triennale dei termini edilizi; nel caso concreto tale disposizione e il provvedimento comunale di proroga sono stati ritenuti idonei a giustificare l'ultimazione oltre i tre anni e a configurare fatto esimente (forza maggiore) dall'automatica decadenza del beneficio
Cass. Sez. V, sent. 27 aprile 2016, n.8351
Riconosce la rilevanza della forza maggiore e del caso fortuito come cause esimenti nella materia delle agevolazioni "prima casa" quando l'evento sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente
Cass. civ., sez. trib., 15 dicembre 2020, n.28577
Conferma che le agevolazioni prima casa spettano anche per immobili in corso di costruzione e che la finalità di adibirli ad abitazione deve realizzarsi entro tre anni dalla registrazione dell'atto
Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n.39 del 12 gennaio 2021
"il termine triennale ... non sia riconducibile tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020"
Posizione amministrativa non vincolante che nega l'applicabilità della sospensione prevista dall'art.24 D.L.23 al termine triennale; la sentenza ritiene tuttavia necessario coordinare detta norma con le disposizioni edilizie e con i casi di forza maggiore
Cass. Sez. VI - 5, ord., 1° giugno 2022, n.17867
Affermata l'eccezione che la forza maggiore esclude la decadenza del beneficio se il mancato adempimento sia dovuto a evento imprevisto e sopravvenuto; ma la Corte ha anche rilevato che, in assenza di specifiche disposizioni, non sempre si può differenziare il regime fiscale degli immobili in costruzione rispetto a quelli edificati
Massime di principio
- Le agevolazioni "prima casa" si applicano anche agli immobili in corso di costruzione, purché destinati ad abitazione non di lusso (categorie diverse da A/1, A/8, A/9) e sia dimostrata l'ultimazione nei termini di controllo (tre anni salvo eventi straordinari).
- Il termine triennale per dimostrare l'ultimazione è normalmente vincolante, ma può essere neutralizzato o giustificato da cause di forza maggiore (es. pandemia) e da provvedimenti normativi/amministrativi che proroghino i termini edilizi (art.10, comma 4, D.L.76/2020 e provvedimenti comunali).
- Le misure fiscali di sospensione (es. art.24 D.L.23/2020) devono essere interpretate e coordinate con le disposizioni in materia edilizia; la posizione dell'Amministrazione finanziaria (interpelli) non è vincolante se il quadro normativo e fattuale giustifica l'eccezione.
- La ricorrenza della forza maggiore richiede evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente; quando presente può esonerare dalla perdita del beneficio fiscale.
- Proceduralmente, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale trova applicazione anche negli atti in materia di imposta di registro: la sua violazione può comportare la nullità dell'atto impositivo.
- Se l'avviso è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare la delega in giudizio; comunque la mancanza della delega non è di per sé un vizio insuperabile se la delega risulta dai documenti.
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