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Sentenza

Sentenza del 01/08/2022 n. 939 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 per l'imputazione, pro quota (50%), del reddito della E. sas (reddito societario ricostruito induttivamente per euro 314.317), con le censure principali: 1) violazione dell'art. 2320 c.c. perché lo sottrazione della documentazione contabile da parte del socio accomandatario G.C. avrebbe reso impossibile l'esercizio del potere di controllo e avrebbe reso efficace il recesso sin dall'anno 2010; 2) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 37 DPR 600/1973 perché la socia non avrebbe mai avuto la disponibilità dei redditi imputati per trasparenza; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 5 TUIR (DPR 917/1986) che attribuisce automaticamente il reddito ai soci indipendentemente dalla percezione; 4) contestazione delle sanzioni ritenute ingiustificate per assenza di colpa.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello principale della ricorrente e ha confermato l'imputazione del reddito della società a S.B. per l'anno 2010, ritenendo inapplicabile la tesi che la sottrazione dei documenti e l'impossibilità di controllo escludano l'obbligo tributario: il reddito accertato alla società si imputa ai soci per trasparenza e l'appellante era ancora socia fino al recesso del 11/6/2012. Sono state anche respinte le censure di incostituzionalità richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 201/2020. Sul punto delle sanzioni l'appello incidentale dell'Amministrazione è stato accolto: le sanzioni sono state ritenute applicabili perché l'irrogazione si fonda anche sulla colpevolezza (omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo da parte dei soci non amministratori). S.B. è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5 DPR n. 917/1986 (TUIR)

    Il reddito delle societa' di persone e' imputato ai soci 'per trasparenza', indipendentemente dalla percezione; l'accertamento definitivo del reddito societario legittima l'imputazione pro quota ai soci salvo contestazione della qualita' di socio.

  • art. 2320 c.c.

    Il potere di controllo del socio accomandante e il potere di recesso sono riconosciuti ma la loro inefficace esercitazione non esime il socio dalle conseguenze tributarie se rimane formalmente nel rapporto sociale; il recesso tardivo non retroagisce per esonerare dall'imputazione fiscale degli anni precedenti.

  • art. 53 Cost. e art. 37 DPR n. 600/1973

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non fondate le censure di incostituzionalita' rivolte al meccanismo di imputazione 'per trasparenza': tale meccanismo e' compatibile con il principio di capacita' contributiva e non viola il diritto di difesa quando non presuppone la distribuzione effettiva.

  • art. 46 DPR n. 600/1973

    Prevede la sanzione per infedele dichiarazione; la Corte di legittimita' ha affermato che la sanzione puo' colpire anche il socio di societa' di persone cui e' imputato il maggior reddito risultante dalla rettifica societaria.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5

    La disciplina delle sanzioni non e' contraria all'applicazione delle sanzioni ai soci non amministratori quando ricorra colpa (omesso o insufficiente controllo); la sanzione non si fonda esclusivamente sul dolo.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 201/2020

    Conferma la legittimita' costituzionale dell'art. 5 TUIR: imputazione per trasparenza compatibile con art. 3, 24, 53 e 113 Cost., e non presuppone automaticamente la percezione ma individua il criterio di imputazione del reddito prodotto in forma associata.

  • Cass. civ., n. 20099/2019 e Cass. n. 11569/2020 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza di legittimita' che chiarisce: 1) l'accertamento societario imputato ai soci comporta anche l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione; 2) la qualita' di socio, se non contestata, rende incombente l'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Il reddito delle societa' di persone accertato in capo alla societa' si imputa ai soci per trasparenza indipendentemente dalla percezione effettiva: il mero fatto di non aver materialmente ricevuto gli utili non esonera dall'obbligo tributario.
  • Il recesso dalla societa' deve essere esercitato tempestivamente se il socio vuole evitare l'imputazione di redditi prodotti dopo l'evento che ha reso difficile l'esercizio dei suoi diritti: il recesso tardivo non ha efficacia retroattiva ai fini tributari.
  • L'impossibilita' materiale di accedere ai documenti sociali o la sottrazione della documentazione da parte dell'amministratore non elimina automaticamente l'obbligo fiscale del socio; la via corretta e' l'esercizio immediato dei rimedi previsti (recesso, azione civile/penale contro il socio responsabile, istanze cautelari).
  • Le censure di incostituzionalita' dell'imputazione 'per trasparenza' sono difficilmente accolte dopo la giurisprudenza costituzionale consolidata: la regola e' considerata compatibile con il principio di capacita' contributiva.
  • Le sanzioni tributarie possono essere irrogate anche al socio non amministratore sulla base della colpa (omesso o insufficiente esercizio del controllo e del diritto di consultazione dei documenti contabili); pero' il giudice di merito puo' valutare l'attenuazione o l'annullamento delle sanzioni se sussistono difficolta' oggettive e documentate nell'adempimento.
  • Se si e' socio accomandante e si riscontrano irregolarita' gestionali gravi, e' opportuno: a) documentare tempestivamente le difficolta' incontrate nel controllo, b) esercitare il recesso appena possibile, c) intraprendere azioni civili contro il socio amministratore responsabile e d) collaborare con il professionista per tutelare la posizione fiscale.
  • In caso di accertamento induttivo alla societa', il socio che contesta l'imputazione dovrebbe focalizzarsi sulla prova della propria esclusione dalla qualita' di socio nel periodo contestato o su elementi idonei a dimostrare che il reddito imputato non corrisponde al presupposto impositivo; l'assenza di tali prove porta generalmente al rigetto del ricorso.

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