Sentenza del 01/08/2022 n. 939 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 per l'imputazione, pro quota (50%), del reddito della E. sas (reddito societario ricostruito induttivamente per euro 314.317), con le censure principali: 1) violazione dell'art. 2320 c.c. perché lo sottrazione della documentazione contabile da parte del socio accomandatario G.C. avrebbe reso impossibile l'esercizio del potere di controllo e avrebbe reso efficace il recesso sin dall'anno 2010; 2) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 37 DPR 600/1973 perché la socia non avrebbe mai avuto la disponibilità dei redditi imputati per trasparenza; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 5 TUIR (DPR 917/1986) che attribuisce automaticamente il reddito ai soci indipendentemente dalla percezione; 4) contestazione delle sanzioni ritenute ingiustificate per assenza di colpa.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello principale della ricorrente e ha confermato l'imputazione del reddito della società a S.B. per l'anno 2010, ritenendo inapplicabile la tesi che la sottrazione dei documenti e l'impossibilità di controllo escludano l'obbligo tributario: il reddito accertato alla società si imputa ai soci per trasparenza e l'appellante era ancora socia fino al recesso del 11/6/2012. Sono state anche respinte le censure di incostituzionalità richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 201/2020. Sul punto delle sanzioni l'appello incidentale dell'Amministrazione è stato accolto: le sanzioni sono state ritenute applicabili perché l'irrogazione si fonda anche sulla colpevolezza (omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo da parte dei soci non amministratori). S.B. è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 5 DPR n. 917/1986 (TUIR)
Il reddito delle societa' di persone e' imputato ai soci 'per trasparenza', indipendentemente dalla percezione; l'accertamento definitivo del reddito societario legittima l'imputazione pro quota ai soci salvo contestazione della qualita' di socio.
art. 2320 c.c.
Il potere di controllo del socio accomandante e il potere di recesso sono riconosciuti ma la loro inefficace esercitazione non esime il socio dalle conseguenze tributarie se rimane formalmente nel rapporto sociale; il recesso tardivo non retroagisce per esonerare dall'imputazione fiscale degli anni precedenti.
art. 53 Cost. e art. 37 DPR n. 600/1973
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non fondate le censure di incostituzionalita' rivolte al meccanismo di imputazione 'per trasparenza': tale meccanismo e' compatibile con il principio di capacita' contributiva e non viola il diritto di difesa quando non presuppone la distribuzione effettiva.
art. 46 DPR n. 600/1973
Prevede la sanzione per infedele dichiarazione; la Corte di legittimita' ha affermato che la sanzione puo' colpire anche il socio di societa' di persone cui e' imputato il maggior reddito risultante dalla rettifica societaria.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
La disciplina delle sanzioni non e' contraria all'applicazione delle sanzioni ai soci non amministratori quando ricorra colpa (omesso o insufficiente controllo); la sanzione non si fonda esclusivamente sul dolo.
Corte Costituzionale, sent. n. 201/2020
Conferma la legittimita' costituzionale dell'art. 5 TUIR: imputazione per trasparenza compatibile con art. 3, 24, 53 e 113 Cost., e non presuppone automaticamente la percezione ma individua il criterio di imputazione del reddito prodotto in forma associata.
Cass. civ., n. 20099/2019 e Cass. n. 11569/2020 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di legittimita' che chiarisce: 1) l'accertamento societario imputato ai soci comporta anche l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione; 2) la qualita' di socio, se non contestata, rende incombente l'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Il reddito delle societa' di persone accertato in capo alla societa' si imputa ai soci per trasparenza indipendentemente dalla percezione effettiva: il mero fatto di non aver materialmente ricevuto gli utili non esonera dall'obbligo tributario.
- Il recesso dalla societa' deve essere esercitato tempestivamente se il socio vuole evitare l'imputazione di redditi prodotti dopo l'evento che ha reso difficile l'esercizio dei suoi diritti: il recesso tardivo non ha efficacia retroattiva ai fini tributari.
- L'impossibilita' materiale di accedere ai documenti sociali o la sottrazione della documentazione da parte dell'amministratore non elimina automaticamente l'obbligo fiscale del socio; la via corretta e' l'esercizio immediato dei rimedi previsti (recesso, azione civile/penale contro il socio responsabile, istanze cautelari).
- Le censure di incostituzionalita' dell'imputazione 'per trasparenza' sono difficilmente accolte dopo la giurisprudenza costituzionale consolidata: la regola e' considerata compatibile con il principio di capacita' contributiva.
- Le sanzioni tributarie possono essere irrogate anche al socio non amministratore sulla base della colpa (omesso o insufficiente esercizio del controllo e del diritto di consultazione dei documenti contabili); pero' il giudice di merito puo' valutare l'attenuazione o l'annullamento delle sanzioni se sussistono difficolta' oggettive e documentate nell'adempimento.
- Se si e' socio accomandante e si riscontrano irregolarita' gestionali gravi, e' opportuno: a) documentare tempestivamente le difficolta' incontrate nel controllo, b) esercitare il recesso appena possibile, c) intraprendere azioni civili contro il socio amministratore responsabile e d) collaborare con il professionista per tutelare la posizione fiscale.
- In caso di accertamento induttivo alla societa', il socio che contesta l'imputazione dovrebbe focalizzarsi sulla prova della propria esclusione dalla qualita' di socio nel periodo contestato o su elementi idonei a dimostrare che il reddito imputato non corrisponde al presupposto impositivo; l'assenza di tali prove porta generalmente al rigetto del ricorso.
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