Sentenza del 01/08/2022 n. 937 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di 65 estratti di ruolo e 12 cartelle di pagamento asseritamente non notificate; il ricorrente contestava la mancata notifica delle cartelle e la conformità delle relate di notifica prodotte, oltre a eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti. In appello ha inoltre dedotto la nullità della prima costituzione in giudizio dell'Agenzia a mezzo avvocato esterno e la tardività della produzione documentale da parte della resistente.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività (il ricorrente era venuto a conoscenza degli estratti il 20/7/2016 e aveva proposto impugnazione il 10/3/2017, oltre il termine previsto). In appello si è esclusa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello grazie alla sospensione prevista dall'art. 6 co.11 D.L. n.119/2018, ma nel merito si è confermato che, benché l'estratto di ruolo possa legittimare un'impugnazione anche quando la cartella non è stata validamente notificata, l'esercizio di tale facoltà deve rispettare il termine decadenziale di 60 giorni. Le contestazioni del ricorrente sulla conformità delle fotocopie delle relate sono state ritenute generiche e insufficienti a escluderne il valore probatorio. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado quantificate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
termine previsto di 60 giorni ex art. 21 d.lgs n. 546/1992
Il termine decadenziale di 60 giorni per proporre impugnazione decorre anche quando il contribuente viene a conoscenza dell'atto attraverso modalità non notificatorie (es. estratto di ruolo); l'impugnazione 'facoltativa' deve comunque essere esercitata entro questo termine.
art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992
ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Non va letta in modo da impedire al contribuente di impugnare un atto non notificato prima della notificazione dell'atto successivo: l'impugnabilità anticipata è ammessa, ma ciò non elimina i termini decadenziali per proporre l'impugnazione.
art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dall'appellante in relazione ai termini per la produzione documentale; nella sentenza è richiamata l'eccezione ma senza accoglimento: la tardività nella produzione documentale non è risultata determinante per il rigetto dell'appello.
art. 6 co.11 D.L. n.119/2018
sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6 co. 11 D.L. n. 119/2018
La sospensione straordinaria dei termini è stata applicata per il calcolo del termine di impugnazione della sentenza, rendendo ammissibile l'appello che altrimenti sarebbe stato tardivo.
art. 215 c.p.c., comma 2
La sentenza distingue tra il disconoscimento generico della conformità di una copia fotostatica e il disconoscimento formale previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2: il primo è generalmente insufficiente a escludere l'utilizzabilità del documento se il giudice può accertarne la conformità con altri mezzi, mentre il secondo produce effetti preclusivi se non segue la verificazione.
Cass. sez. un. 19704/2015 (giurisprudenza)
Conferma la possibilità di impugnare la cartella non validamente notificata attraverso l'estratto di ruolo rilasciato al contribuente; tale ammissibilità non comporta l'obbligo di attendere la notifica di un atto successivo per contestare la notifica nulla.
Cass. 13854/2017 e altri precedenti (giurisprudenza)
Cass. n. 13854/2017; Cass. nn. 2616/15; 15597/15; 20611/16; SU n. 3773/2014; nn. 17010/2012 e 24916/2013
Giurisprudenza consolidata secondo cui, pur essendo ammessa l'impugnazione anticipata via estratto, l'esercizio di tale facoltà è soggetto al termine decadenziale di 60 giorni: la conoscenza fa decorrere sia la legittimazione che il termine di cui all'art. 21.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo acquisito dal contribuente può legittimare un'impugnazione della cartella di pagamento anche se la cartella non è stata validamente notificata.
- La possibilità di impugnare 'anticipatamente' non toglie il carattere decadenziale del termine di 60 giorni: la facoltà va esercitata entro quel termine dalla conoscenza effettiva dell'atto.
- La conoscenza dell'estratto di ruolo fa decorrere sia la legittimazione ad agire sia il termine decadenziale per proporre l'impugnazione.
- La tardività della costituzione in giudizio dell'ente riscossore, salvo casi particolari, non comporta automaticamente la nullità del processo ma può limitare alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio.
- La contestazione generica della conformità di copie fotostatiche delle relate non è sufficiente per escluderne valore probatorio; il giudice può accertare la conformità con altri mezzi o presunzioni a meno che non sia dato il disconoscimento formale previsto dall'art. 215 c.p.c.
- Eventuali sospensioni legislative dei termini (es. art. 6 co.11 D.L. 119/2018) devono essere verificate e possono incidere sui termini di impugnazione rendendo ammissibili atti che altrimenti sarebbero tardivi.
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