Cassazione Penale, Ordinanza n. 08705/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mosse attaccassero la valutazione di merito compiuta dai giudici di primo e secondo grado, motivata in modo non illogico né giuridicamente viziato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale nella valutazione delle dichiarazioni dei testi dell'accusa, sia in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato sia in relazione alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità sui motivi che non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, anche se il testo non cita espressamente la norma.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Le Sezioni Unite sono richiamate a sostegno del principio per cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre un vizio motivazionale per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica e giuridicamente esente da vizi, le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle prove sono inammissibili.
- La valutazione delle dichiarazioni testimoniali e, più in generale, degli elementi di fatto resta riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi ad esso nella selezione e lettura delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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