Cassazione Civile, Ordinanza n. 36136/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura pubblica indetta da un Comune per la concessione pluriennale in affitto di un alpeggio di proprietà comunale. Una società agricola aveva adito il TAR per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria in favore di altro concorrente, l'accertamento dell'inapplicabilità della disciplina agraria e, in particolare, dell'art. 4-bis della l. 203/1982, nonché la declaratoria di inefficacia, nullità o irregolarità dell'atto con cui il controinteressato aveva esercitato la prelazione e del contratto eventualmente stipulato con il Comune, oltre alla consegna del fondo e al risarcimento dei danni. Il titolare dell'azienda agricola, costituitosi nel giudizio amministrativo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda mirasse in realtà a far valere la mancanza dei presupposti del diritto di prelazione agraria, diritto soggettivo discendente da un rapporto privatistico di affitto di fondo rustico. Ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, resistito dalla società agricola controinteressata, che ha sostenuto invece la natura concessoria del rapporto e l'appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato, ad ogni effetto di legge, la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la riassunzione del processo davanti a tale giudice nei termini di legge. Ha ritenuto che il petitum sostanziale della lite fosse la validità dell'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'affittuario del fondo, sicché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria anche se introdotta mediante impugnazione di atti di aggiudicazione adottati nell'ambito di un procedimento amministrativo. Le spese sono state rimesse alla definizione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 102 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la tutela di diritti soggettivi non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
richiamata quale base del riparto di giurisdizione a favore del giudice ordinario quando la lite riguarda diritti soggettivi
norma invocata nella lite per disciplinare il diritto di prelazione agraria e la sua applicabilità al caso concreto
Massime di principio
- La controversia sulla sussistenza e sul corretto esercizio del diritto di prelazione agraria dell'affittuario di un fondo rustico appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se la domanda è formalmente diretta contro atti di aggiudicazione o trasferimento adottati dalla pubblica amministrazione.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale: se la lite investe la titolarità di un diritto soggettivo e la validità della prelazione agraria, il fatto che la vicenda si innesti in una procedura amministrativa di scelta del contraente non sposta la giurisdizione sul giudice amministrativo.
- Il diritto di prelazione agraria ha natura di diritto soggettivo potestativo e non può essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi; la relativa contestazione resta quindi devoluta al giudice ordinario quando si controverta anche della proprietà o del trasferimento del bene.
- Quando una procedura pubblica di alienazione o concessione di un fondo agricolo è condizionata dall'eventuale esercizio della prelazione da parte dell'affittuario, la controversia tra aggiudicatario/pretermesso e prelazionari sulla legittimità di tale esercizio è attratta nella giurisdizione ordinaria.
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