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Ordinanza

Ordinanza n. 1947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione II, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il mancato riconoscimento di una sovvenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ente appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado contro il mancato riconoscimento di una sovvenzione. Dal testo non emergono analiticamente i singoli motivi d’appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare e con riserva di ogni questione di rito, che il mancato riconoscimento della sovvenzione era connesso alla non contestata omessa produzione della prescritta certificazione rilasciata dalla Commissione medico-legale della ASL.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. La decisione è fondata sulla circostanza, non contestata, dell’omessa produzione della certificazione di competenza della Commissione medico-legale della ASL, ritenuta collegata al mancato riconoscimento della sovvenzione. Il Collegio ha precisato che la valutazione è stata compiuta all’esito dell’esame sommario proprio della fase cautelare e senza pregiudizio per le questioni di rito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello avverso le ordinanze cautelari; l’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice può respingere l’appello avverso l’ordinanza di primo grado sulla base di un esame sommario, qualora il mancato riconoscimento di una sovvenzione risulti connesso all’omessa produzione di una certificazione prescritta e tale omissione non sia contestata.
  • L’omessa produzione di una certificazione richiesta dalla disciplina della sovvenzione può giustificare, in sede cautelare, il rigetto della domanda di sospensione del diniego o del mancato riconoscimento del beneficio, quando il nesso tra omissione documentale e mancato riconoscimento emerga dagli atti e non sia contestato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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