Cassazione Penale, Sentenza n. 08003/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare per presunto superamento dei termini di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe deciso e annotato nel dispositivo "così deciso in Milano il 5.5.2025", mentre la motivazione è stata depositata il 20/06/2025 (46 giorni dopo la data indicata nel dispositivo), oltre il termine massimo di 45 giorni previsto dal comma 10 dell'art. 309 c.p.p. La difesa deduceva nullità/inefficacia per tardività; i giudici di merito ritennero invece che il termine decorra dalla data di deposito in cancelleria (8/5/2025) e non dalla data indicata nel dispositivo (5/5/2025).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che: (1) il ricorso era diretto non contro l'ordinanza che si assumeva inefficace ma contro diverso provvedimento di appello cautelare, per cui la doglianza non era fondata in termini processuali; (2) sul punto di diritto prevale l'orientamento secondo cui il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame decorre dalla pubblicazione/deposito del dispositivo in cancelleria (dies a quo), e non dalla data della deliberazione indicata nel dispositivo. Nel caso di specie la cancelleria attestava il deposito in data 8/05/2025, per cui non vi era violazione del termine. Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (commi 9 e 10)
La Corte interpreta il comma 10 nel senso che il termine per il deposito della motivazione (30 giorni, prorogabili a 45) decorre dalla pubblicazione/deposito del dispositivo in cancelleria (data attestata in cancelleria), non dalla data della deliberazione indicata nel dispositivo ('camera di consiglio').
Richiamato per la rimessione in sede di appello cautelare e per l'iter impugnatorio; la Corte osserva che la perdita di efficacia può essere dedotta anche con separata istanza poi appellata ex art. 310, ma sottolinea che, processualmente, il ricorso di cassazione deve impugnare il provvedimento corretto.
Applicato nella connotazione tipica: a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il termine per depositare la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame decorre dalla data di pubblicazione/deposito del dispositivo in cancelleria (data attestata dalla cancelleria) e non dalla data indicata nel dispositivo come data della deliberazione in camera di consiglio.
- Se nel dispositivo è indicata una data di deliberazione anteriore rispetto a quella di deposito, la sola indicazione nel dispositivo non sposta il dies a quo: rileva l'effettivo deposito/pubblicazione.
- La tardività della decisione rispetto ai termini dell'art. 309 può essere fatta valere con separata istanza nel procedimento di merito; tuttavia può essere dedotta anche con motivo di ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide l'istanza (occorre però impugnare il provvedimento corretto).
- Per evitare contestazioni procedurali, è consigliabile che la difesa segnali tempestivamente la presunta tardività nel corso dello stesso procedimento (al giudice che decide l'istanza di riesame) e conservi prova della data di deposito in cancelleria.
- In presenza di discrepanze tra la data indicata nel dispositivo e la data di deposito, la pratica prudente è chiedere l'immediata rettifica o chiarimento in cancelleria e/o proporre formale eccezione processuale per non perdere termini impugnatori.
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