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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30794/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una società, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000. Deduce due motivi: con il primo censura l'accertamento dell'imposta evasa, sostenendo vizi di legge e di motivazione nella ricostruzione del fatto e nel calcolo dell'IRES evasa; con il secondo contesta la sussistenza del dolo, lamentando vizi di legge e motivazione. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e riproduce deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti. Quanto al dolo, la censura non risulta dedotta con l'atto di appello e comunque si confronta con una motivazione di merito che aveva valorizzato l'arrivo di bonifici rilevanti dal Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano e l'assenza di rapporti economici tra tale ente e la società.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta integrata sulla base dell'omessa dichiarazione e dell'imposta evasa quantificata in IRES.

  • art. 27 d.lgs. n. 74 del 2000

    Non è espressamente richiamato nel testo; non determinabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o di diversa lettura delle prove, se non si indicano specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La doglianza sull'accertamento dell'imposta evasa è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza una critica puntuale della motivazione impugnata.
  • La censura relativa all'elemento soggettivo deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta se non nei limiti delle questioni già devolute.
  • La motivazione di merito è sufficiente quando indica in modo puntuale le fonti di prova da cui desume sia la percezione di somme riconducibili all'attività societaria sia l'assenza di rapporti economici leciti che giustifichino tali flussi, a sostegno della responsabilità per omessa dichiarazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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