Cassazione Penale, Ordinanza n. 28068/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vengono accolte le censure sulla violazione dell'art. 129 c.p.p., sulla pena e sulla qualificazione giuridica del fatto, ritenute generiche o non pertinenti rispetto alla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Verona, è stato dichiarato non doversi procedere per il reato ascritto. Con il ricorso in Cassazione deduce in modo molto sintetico la violazione dell'art. 129 c.p.p., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che le doglianze sono generiche quanto al primo profilo e comunque eccentriche rispetto alle statuizioni effettivamente impugnate, poiché la decisione di appello in rinvio aveva già definito il giudizio con declaratoria di non doversi procedere.
Norme richiamate
La sua dedotta violazione è censurata in modo generico e non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
Costituisce il reato oggetto del giudizio di merito, rispetto al quale la Corte di appello in rinvio ha dichiarato non doversi procedere.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico, senza specifica correlazione con le statuizioni della sentenza impugnata.
- Le doglianze che si limitano a richiamare la violazione dell'art. 129 c.p.p. senza sviluppare una critica concreta e pertinente alla motivazione della decisione non consentono il sindacato di legittimità.
- Le contestazioni su pena e qualificazione giuridica del fatto sono eccentriche e quindi non valutabili quando la sentenza impugnata ha già definito il procedimento con declaratoria di non doversi procedere.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
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