Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale n. -OMISSIS- SEL di prot. del 24.10.2025, adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, comunicato al ricorrente a mezzo PEC in data 24.10.2025, con il quale è stato attribuito al ricorrente il giudizio di INIDONEITA'. (ALL. 1) nonché della comunicazione di esito e di giudizio definitivo di inidoneità, relativa al predetto verbale, trasmessa al ricorrente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento a mezzo PEC in data 24.10.2025, con allegato il verbale n. -OMISSIS- SEL di prot. del 24.10.2025, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso; (ALL. 2) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali gli ha attribuito il giudizio di inidoneità, nonché la comunicazione dell’esito definitivo e dell’esclusione dalla procedura concorsuale. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la controversia investe la legittimità del giudizio attitudinale. Il giudice ha verificato, in sede cautelare, se la valutazione fosse affetta da evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. La selezione si fondava su test attitudinali e su un colloquio collegiale; dalle prove erano emerse criticità relative alla flessibilità del pensiero, alle interferenze emotive, alla maturità, alla capacità di assumere responsabilità, alla rigidità relazionale e alla motivazione rispetto al ruolo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato il giudizio di idoneità attitudinale come espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell’Amministrazione, soggetta a sindacato giurisdizionale soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore sui fatti. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati: il metodo di selezione è stato ritenuto scientificamente consolidato e fondato almeno in parte su dati oggettivi ricavati dai test; le criticità emerse dai test hanno trovato conferma nel colloquio; la valutazione è stata resa da una commissione composta da diverse professionalità e motivata attraverso le aggettivazioni riferite al candidato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato per decidere sull’istanza di sospensione degli atti impugnati.
art. 12, comma 5, del bando di concorso
Indicato quale fondamento dell’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale a seguito del giudizio definitivo di inidoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio attitudinale espresso nell’ambito di un concorso per l’accesso alle Forze armate o di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica riservato agli organi competenti dell’Amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio attitudinale è limitato alla verifica dell’evidente illogicità, della manifesta irragionevolezza o dell’errore su elementi di fatto, senza poter sostituire la valutazione tecnica della Commissione con una diversa valutazione giudiziale.
- La valutazione attitudinale risulta adeguatamente sostenuta quando deriva da un metodo selettivo scientificamente consolidato, utilizza anche dati oggettivi ricavati dai test e trova conferma nel colloquio collegiale.
- La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale può essere ritenuta congrua quando, considerate nel loro insieme, le valutazioni espresse dalla Commissione descrivono criticità coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo e sono formulate nell’ambito di un confronto collegiale tra professionalità diverse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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