Cassazione Penale, Sentenza n. 27694/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Velletri che, dopo avere dichiarato la nullità della notificazione del decreto penale di condanna, aveva ordinato la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero e imposto a tale Ufficio di curarne la notificazione. Il Pubblico Ministero eccepiva l'assenza di una norma che legittimasse il PM a svolgere attività di notificazione proprie del Giudice e sosteneva che l'ordine di sostituirsi al Giudice per le notificazioni fosse illegittimo e idoneo a determinare una stasi del procedimento, non essendo il provvedimento un rigetto di archiviazione né un ordine di investigazioni suppletive o di imputazione coattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha affermato i principi secondo i quali il decreto penale, una volta ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e il giudizio successivo è autonomo; ha però limitato la censura alla parte dell'ordinanza che imponeva al Pubblico Ministero l'attività di notificazione. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio per la parte relativa all'obbligo di notificazione da parte del PM e gli atti sono stati trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Velletri.
Norme richiamate
art. 460, comma 4, cod. proc. pen.
Citato come ipotesi speciale richiamata in sede di opposizione per la possibile revoca del decreto penale; comunque non interpretato come norma che autorizzi in generale il Pubblico Ministero ad eseguire notificazioni di atti giudiziari.
art. 464, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui il giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità dell'instaurazione del giudizio, revoca il decreto penale ex nunc; la Corte ha usato tale norma per spiegare che l'opposizione rende il giudizio successivo autonomo rispetto al decreto penale.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale fa perdere al decreto la natura di condanna anticipata e introduce un giudizio autonomo (immediato, abbreviato o di patteggiamento); pertanto non è sempre corretta la restituzione degli atti al PM come strumento ordinario per riportare il processo a uno stadio anteriore.
- Il giudice non può legittimamente imporre al Pubblico Ministero di compiere attività di notificazione proprie di un ufficio giudiziario salvo espressa previsione normativa: ordini di tal genere possono essere annullati per eccesso di potere.
- Se viene dichiarata la nullità della notificazione del decreto penale, la soluzione più appropriata è disporre i rimedi processuali adeguati (ad es. trasmissione al G.I.P. o adozione di atti conformi alle norme) piuttosto che obbligare il PM a sostituirsi al Giudice.
- Le pronunce di annullamento possono essere limitate alla parte del provvedimento che eccede i poteri dell'autorità che ha emanato l'ordine, disponendo nel contempo il rimedio processuale più idoneo senza rinvio quando ciò sia adeguato alla tutela dei diritti delle parti.
- L'invocazione dell'art. 460, comma 4, va valutata caso per caso: essa non costituisce una carta bianca per far svolgere al PM compiti di natura giudiziaria, ma può essere rilevante se il quadro fattuale giustifica interventi specifici disciplinati dalla norma.
Testo integrale
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