Cassazione Penale, Sentenza n. 18807/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ("fatto di lieve entità"). Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi probatori a suo favore.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il motivo relativo alla qualificazione della condotta manifestamente infondato: la Corte d'appello di Ancona aveva valutato oggettivi indici di non lieve offensività (diversa tipologia, elevata qualità della cocaina, consistente quantità, numero di dosi e potenziali consumatori) e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione idonea, escludendo il fatto di lieve entità. Tuttavia, sul piano del trattamento sanzionatorio il ricorso è stato accolto: la Corte costituzionale, con sentenza n. 40/2019, ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 73, comma 1, che fissava la pena minima in 8 anni (anziché 6). Perciò la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La disposizione sul "fatto di lieve entità" richiede valutazione degli elementi oggettivi della condotta; la Corte territoriale ha ritenuto che, per qualità e quantità della sostanza e numero di dosi, non fosse configurabile in concreto tale causa di non punibilità
d.P.R. 309/90, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
La norma disciplina la sanzione per il delitto; la parte che prevedeva pena minima edittale di 8 anni è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale
Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione della pena minima di 8 anni per l'art. 73 comma 1, con effetto sulla cornice edittale e conseguente necessità di rideterminazione della pena
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità (Cassazione) non è sede per riesaminare il merito o rivalutare le fonti probatorie: i censimenti sulla motivazione devono riguardare vizi di diritto, non una diversa valutazione del fatto.
- Per ottenere il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, è necessario dimostrare elementi oggettivi favorevoli (modesta quantità, bassa qualità/potenza della sostanza, poche dosi, assenza di organizzazione o ampia disponibilità verso terzi).
- La qualità (purezza) della sostanza, la quantità complessiva e il numero di potenziali dosi sono fattori decisivi contrari al riconoscimento della lieve entità.
- Decisioni costituzionali sopravvenute che incidono sulla cornice edittale (pena minima/massima) possono determinare l'annullamento parziale della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio per la rideterminazione della pena.
- È possibile ottenere un'accoglienza parziale in Cassazione (annullamento solo su pena) anche se le censure sul merito sono respinte; pertanto, in situazioni analoghe è utile contestare sia la valutazione del fatto di lieve entità sia l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio alla luce di eventuali pronunce sovrordinate.
- Il fattore temporale è rilevante: pronunce costituzionali intervenute dopo la decisione impugnata possono essere applicate dalla Corte di legittimità per adeguare la sanzione.
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