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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06239/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis c.p.p. e mancanza assoluta di motivazione. Si censura l'apparente e omessa motivazione in ordine al periculum in mora, nonché il mancato esame delle allegazioni difensive (in particolare della consulenza tecnica del dott. Ineri depositata il 6/6/2025), la mancata delimitazione temporale della presunta sproporzione reddituale, il mancato collegamento tra i beni sequestrati e il reato contestato a Massimiliano Maida, il travisamento della documentazione circa la titolarità e la locazione dei terreni e il presunto vizio 'genetico' della misura reale per errati presupposti fattuali (sostegno che i terreni sottoposti ad accertamento non sarebbero della Vivai Maida ma di altra società).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato in cassazione contro ordinanze di sequestro sia ammesso solo per violazione di legge (comprendente errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali). Ha inoltre ricordato il principio della devoluzione nel giudizio cautelare: l'appello è limitato ai motivi già dedotti davanti al primo giudice; sono quindi inammissibili censure su questioni nuove non previamente devolute (tra cui la consulenza del dott. Ineri, la perimetrazione temporale della sproporzione reddituale e il collegamento tra bene e reato). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione compiuta sul periculum, avendo considerato anche le modifiche del regime cautelare personale di Maida, e che le censure si risolvessero in una diversa lettura del materiale probatorio non sindacabile in questa sede. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Regola la competenza della Corte di cassazione sui ricorsi contro sentenze e provvedimenti; nella materia dei sequestri il ricorso è ammesso per violazione di legge, comprensiva di errores in iudicando/procedendo e di vizi motivazionali radicali

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Rilevante in tema di motivazione delle misure cautelari: la Corte interpreta la norma come richiedente una motivazione minima di coerenza, completezza e ragionevolezza affinché l'atto sia sindacabile per vizi motivazionali

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sull'appello contro i provvedimenti in materia cautelare; richiamata per il principio di devoluzione del giudizio cautelare e i limiti della cognizione del giudice di appello

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello in materia cautelare (contenuti e limiti); richiamata per affermare che non possono essere introdotti in appello motivi nuovi non precedentemente dedotti nell'istanza al primo giudice

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; non costituiscono tipicamente motivi di cassazione le diverse valutazioni di merito sui fatti quando la motivazione del giudice sia esistente e non meramente apparente
  • In appello cautelare la cognizione è devoluta entro i limiti delle questioni già dedotte al primo giudice: non sono ammissibili censure fondate su questioni nuove o documenti prodotti per la prima volta in appello, salvo che siano state poste alla valutazione del giudice a quo
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione è ammissibile solo se la motivazione manca del tutto o è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; una motivazione compiuta sulle principali questioni ostacola il sindacato in Cassazione
  • Le doglianze che consistono in una diversa lettura o valutazione del materiale probatorio normalmente non possono essere accolte in Cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una spiegazione non apparente
  • La produzione di consulenze tecniche o documenti nuovi in sede di appello può essere considerata inammissibile ai fini dell'impugnazione se non costituisce prosecuzione di questioni già devolute al giudice a quo; è quindi prudente allegare e depositare tempestivamente i documenti rilevanti già in primo grado
  • Se si intende contestare la titolarità o l'effettiva pertinenza dei beni sottoposti a sequestro, tali questioni devono essere articolate chiaramente nell'istanza di dissequestro al primo giudice per poter poi essere valutate in appello e, poi, eventualmente in Cassazione per violazione di legge

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