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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23072/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna/extradizione ai sensi di mandato d'arresto europeo processuale emesso dall'autorità tedesca per reati di indebito utilizzo di carte di credito e truffa (luglio 2018 - marzo 2020). Il ricorrente deduceva contraddittorietà e vizi di motivazione perché la Corte avrebbe riconosciuto pochi giorni prima, nell'ordinanza sugli arresti domiciliari, un "collegamento" con l'Italia (residenza e due figlie) ma poi non avrebbe valutato lo "stabile radicamento". Contestava inoltre l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 18-bis legge 22/04/2005, n.69 (permanenza di 5 anni in Italia) e denunciava travisamento della prova: a suo favore documenti e fatti idonei a dimostrare la residenza in Italia dal 2008, due figlie nate in Italia (2016 e 2021) e rilascio di carta d'identità comunale nel 2016.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo (per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione introdotti dal d.lgs. 2/2/2021, n.10), ma ha accolto il secondo motivo relativo alla valutazione dello "stabile radicamento" e alla corretta applicazione della disciplina sul rifiuto della consegna. Ha censurato la Corte di appello di Napoli per: 1) errata interpretazione formale (quanto all'art. 18-bis) senza tener conto che l'art. 19, comma 1, lett. b) rende speculare la disciplina nei casi di mandato processuale; 2) mancata considerazione del rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale alla Corte di giustizia UE sulle questioni di possibile discriminazione dei cittadini di Paesi terzi; 3) inadeguata istruttoria e valutazione delle prove fornite dal consegnando circa il suo radicamento (residenza anagrafica dal 2016, figli e documenti) eccessivamente valorizzando elementi ambigui (lingua, permesso scaduto) senza svolgere le necessarie verifiche. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 (modifica legge n.69/2005)

    "contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale"

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di consegna emesse in materia di mandato d'arresto europeo, restringendo i motivi di impugnazione consentiti; ha portato alla dichiarazione di inammissibilità di parti del ricorso.

  • art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n.69

    Previene una causa di rifiuto facoltativo della consegna (condizione di radicamento di almeno cinque anni) ma è espressamente riferita ai soli mandati esecutivi; la Corte ha comunque richiamato la necessità di considerare i principi paralleli per i mandati processuali tramite l'art. 19.

  • art. 19, comma 1, lett. b), legge n.69/2005

    Disciplina parallela applicabile ai mandati emessi "ai fini di un'azione penale" e deve essere parametrata nella valutazione dei giudici di merito quando si tratta di mandato d'arresto europeo processuale, assicurando un meccanismo di valutazione del radicamento simile a quello previsto per i mandati esecutivi.

  • art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c)

    Limita i motivi specifici, di cui alle lettere indicate, che possono essere invocati per ricorso per cassazione contro le sentenze di consegna (richiamato nel contesto dei limiti di ammissibilità del ricorso).

  • Direttiva 2002/584/GAI e art. 4, punto 6

    Rilevanza interpretativa nell'ambito delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia dell'UE: se l'art. 4, punto 6, interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali, osti a normative nazionali che impediscano automaticamente il rifiuto della consegna per cittadini di paesi terzi con legami significativi col territorio di esecuzione.

  • Art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

    Rilevante per la valutazione dei diritti fondamentali collegati alla libertà personale nella prospettiva dell'interpretazione delle norme UE e nazionali sul mandato d'arresto.

  • Art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)

    Strumento giurisdizionale tramite cui la Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia UE chiarimenti sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto UE riguardo al rifiuto della consegna per persone di Paesi terzi con legami sul territorio.

Massime di principio

  • I mandati d'arresto europei "processuali" vanno valutati tenendo conto, per analogia, delle tutele previste per i mandati esecutivi (art. 19, comma 1, lett. b), rispetto all'art. 18-bis), quando è in gioco il radicamento nel territorio di esecuzione.
  • Quando il richiedente di consegna allega elementi specifici e non pretestuosi di stabile radicamento (residenza, figli/minori presenti, documenti anagrafici, residenza da anni), la corte di appello è tenuta a svolgere un'istruttoria effettiva e verifiche d'ufficio; non è sufficiente liquidare tali allegazioni valorizzando solo elementi ambigui (es. lingua, permesso scaduto).
  • Le questioni di legittimità costituzionale e i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE possono influire sull'interpretazione delle cause di rifiuto della consegna, in particolare rispetto al trattamento di cittadini di Paesi terzi con legami consolidati nel territorio di esecuzione.
  • I termini e i motivi ammessi per il ricorso per cassazione contro le decisioni di consegna sono ristretti dalla normativa modificata (d.lgs. n.10/2021); perciò alcune doglianze di merito potrebbero risultare inammissibili per vizi procedurali di ammissione.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe produrre e documentare tempestivamente elementi probatori sul radicamento (iscrizione anagrafica, certificati di nascita dei figli, documenti identitativi locali, prove di vita familiare e sociale) e chiedere l'esercizio dell'istruttoria da parte della Corte affinché sia valutata una possibile causa ostativa alla consegna.

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