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Sentenza

Sentenza n. 145/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, resa tra le parti, n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 gennaio 2025;

Giustizia amministrativa202500867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività asseritamente di autorimessa e di sgombero delle aree

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato l'atto comunale di archiviazione della richiesta di cambio di destinazione d'uso, ma aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza n. 40 del 20 maggio 2024, con cui il Comune aveva vietato la prosecuzione dell'attività di autorimessa e ordinato lo sgombero delle aree. Con il primo motivo ha dedotto error in iudicando, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 481/2001, erronea applicazione del d.lgs. n. 114/1998, insussistenza dei presupposti, travisamento, violazione dell'obbligo di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l'attività esercitata era autonoleggio senza conducente, regolarmente segnalato e autorizzato, e non autorimessa commerciale; che il d.P.R. n. 481/2001 e il d.P.R. n. 151/2011 riguardano, rispettivamente, il noleggio senza conducente e la prevenzione incendi, non l'attività di autorimessa; che il terreno era uno spiazzo all'aperto, privo di opere edilizie, servizi e locali annessi; e che la richiesta di cambio di destinazione d'uso era riferita a una rimessa privata senza accesso al pubblico. Ha contestato inoltre che il sopralluogo e la documentazione acquisita dimostrassero l'effettivo esercizio di un'attività di autorimessa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, come recepiti dalla l.r. n. 7/2019, violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria, sostenendo che la partecipazione avrebbe potuto fornire elementi decisivi sulla natura dell'attività e impedire l'adozione dell'ordinanza.

La decisione

Il CGARS ha accolto entrambi i motivi e riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa all'ordinanza n. 40 del 20 maggio 2024. Il Collegio ha rilevato che il d.P.R. n. 481/2001 disciplina l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, per la quale l'appellante risultava regolarmente abilitato, mentre dagli atti non emergeva un accertamento concreto dell'esercizio di un'attività di autorimessa. Il mero ricovero di numerosi veicoli su un terreno all'aperto, la mancata esibizione della documentazione e la richiesta di cambio di destinazione d'uso per una rimessa privata senza accesso al pubblico non erano sufficienti a dimostrare l'esercizio di un'attività imprenditoriale di custodia di veicoli verso corrispettivo. Il Comune non aveva adeguatamente verificato il presupposto fattuale indispensabile per vietare la prosecuzione dell'attività di autorimessa. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: l'omissione aveva inciso concretamente sulla decisione, poiché l'apporto partecipativo avrebbe potuto chiarire la natura dell'attività e gli elementi posti a fondamento del provvedimento. L'ordinanza è stata quindi annullata. Il Comune di Cinisi è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481

    L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (ora Scia) da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia

    Disciplina il procedimento amministrativo per l'esercizio del noleggio di veicoli senza conducente e non dimostra, da sola, l'esercizio di un'attività di autorimessa.

  • d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 480

    L’attività di rimessa di veicoli è stata sottoposta a d.i.a. da presentarsi all’amministrazione comunale nel cui territorio si svolge l'attività

    L'attività di rimessa di veicoli è soggetta a segnalazione al Comune; il suo esercizio presuppone tuttavia un accertamento concreto dell'attività di custodia, anche a cielo aperto, svolta in forma imprenditoriale verso corrispettivo.

  • art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (...) è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

    La SCIA sostituisce gli atti autorizzatori quando l'esercizio dell'attività dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti previsti dalla legge o da atti amministrativi generali.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento è invalidante quando la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sulla decisione amministrativa.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dall'appellante quale garanzia partecipativa, ma la decisione si fonda specificamente sull'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

  • d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

    Disciplina la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi e non costituisce, nel caso concreto, la base per dimostrare l'esercizio di un'attività commerciale di autorimessa.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

Massime di principio

  • Il divieto di prosecuzione di un'attività di autorimessa presuppone l'accertamento concreto dell'effettivo esercizio di tale attività, non potendo essere desunto dal solo ricovero o parcheggio di veicoli su un'area all'aperto.
  • L'attività di autorimessa consiste nella gestione imprenditoriale, verso corrispettivo, di locali o spazi appositamente destinati e attrezzati per la custodia temporanea di veicoli; essa non coincide automaticamente con l'attività di autonoleggio senza conducente né con il semplice parcheggio privato dei mezzi dell'impresa.
  • Un provvedimento amministrativo che vieta un'attività per carenza dei relativi requisiti è illegittimo se l'amministrazione non dimostra previamente, con adeguata istruttoria e motivazione, l'esistenza dell'attività cui quei requisiti si riferiscono.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è un vizio meramente formale quando la partecipazione del privato avrebbe potuto fornire elementi utili e potenzialmente decisivi sulla qualificazione dell'attività e sui presupposti fattuali del provvedimento negativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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