Sentenza del 21/09/2015 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Accertamento IVA in assenza di attività ispettiva in loco e senza coinvolgimento del contribuente nei controlli effettuati. Non applicabilità dell'art. 12 l. 212/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento IVA sostenendo che, prima della sua emissione, avrebbe dovuto essere rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000. La contestazione riguardava l'assenza di un'attività ispettiva svolta presso i locali del contribuente e il mancato coinvolgimento dello stesso nelle operazioni di controllo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'accertamento fosse fondato esclusivamente su controlli interni svolti dall'Amministrazione finanziaria sulla posizione fiscale del contribuente, risultante dai dati dichiarati dallo stesso. In assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza un'attività istruttoria esterna alla sua partecipazione, non trova applicazione il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000. L'atto poteva quindi essere emesso e notificato senza ulteriori verifiche o senza attendere tale termine.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine dilatorio di 60 giorni si applica quando l'accertamento è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti presso i locali del contribuente, con redazione di un processo verbale di chiusura. Non si applica, invece, agli accertamenti fondati esclusivamente su controlli interni dell'Amministrazione effettuati sulla base dei dati dichiarati o comunque già disponibili.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 non opera automaticamente per ogni accertamento fiscale, ma presuppone un'attività ispettiva o di verifica svolta presso i locali del contribuente.
- Quando l'Amministrazione si limita a effettuare controlli documentali o informatici interni, senza accessi, ispezioni, verifiche in loco o coinvolgimento del contribuente, l'accertamento può essere emesso senza attendere il termine dilatorio.
- La circostanza che il contribuente non sia stato previamente sentito non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, se l'atto deriva da dati già dichiarati o comunque acquisiti dall'Amministrazione attraverso controlli meramente interni.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra controllo interno o automatizzato e attività ispettiva esterna: solo quest'ultima, normalmente, attiva le garanzie procedimentali collegate alla chiusura delle operazioni di verifica.
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