Ordinanza n. 201/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva dell’Intervento SRE.01, nella parte in cui esclude la domanda di sostegno presentata dalla società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente del Settore 8 – Competitività del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, che aveva approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative all’Intervento SRE.01 “Insediamento Giovani Agricoltori” del Programma Strategico PAC 2023-2027 – CSR Calabria, escludendo la domanda di sostegno identificata dal n. 18671. La domanda cautelare è stata fondata, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sulla rilevanza della partecipazione societaria detenuta dall’amministratore della società, sulla sua iscrizione all’INPS alla data di presentazione della domanda e sulla spettanza di alcuni punteggi relativi ai criteri PReg.01.4 e P.reg.06.1. Il ricorrente ha sostenuto che, anche senza l’attribuzione di tali punteggi, la società si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere il finanziamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di possibile fondatezza, rilevando che, seppure attraverso una sequenza di partecipazioni societarie, l’amministratore unico deteneva una quota rilevante del capitale della società agricola; che era stata provata la sua iscrizione all’INPS alla data di presentazione della domanda; e che, anche senza il riconoscimento dei punteggi relativi ai criteri PReg.01.4 e P.reg.06.1, la società avrebbe occupato una posizione utile all’ottenimento del finanziamento. In presenza di tali profili di fumus boni iuris e ravvisando esigenze cautelari, il giudice ha disposto non la sospensione automatica della graduatoria, ma il riesame della domanda da parte della Regione Calabria, alla luce delle osservazioni contenute in motivazione. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni interpretative.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per la domanda e la decisione cautelare; il TAR ha ritenuto adeguata la tutela cautelare mediante ordine di riesame della domanda da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando emergano profili di possibile fondatezza della domanda di finanziamento pubblico e la posizione del richiedente potrebbe risultare utile anche senza il riconoscimento di specifici punteggi contestati, il giudice può accordare tutela disponendo il riesame amministrativo della domanda, anziché limitarsi alla sospensione dell’atto impugnato.
- Ai fini della valutazione dei requisiti di accesso a un finanziamento destinato all’insediamento di giovani agricoltori, può assumere rilievo la quota sostanziale detenuta dal soggetto interessato nella società agricola anche quando tale partecipazione risulti attraverso una sequenza di partecipazioni societarie, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
- La prova dell’iscrizione all’INPS alla data di presentazione della domanda costituisce elemento rilevante nel riesame dell’ammissibilità della domanda di sostegno.
- La tutela cautelare può essere conformata mediante un ordine di riesame vincolato alle circostanze evidenziate dal giudice, quando tale misura sia idonea a salvaguardare la posizione del ricorrente senza anticipare integralmente la decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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